Il 21 febbraio di quest’anno si commentava, sul Sito di FGA (link), un ‘rinvio pregiudiziale’ alla Cassazione ex art 363 bis cpc da parte del Tribunale di Napoli, in tema di utilizzabilità del procedimento per convalida di sfratto, per morosità, anche per i contratti di affitto di azienda. Letteralmente non richiamati nell’art. 658 cpc, nonostante le previsioni della L. delega e l’estensione operata, ma nell’art 657 (1° c), dalla cd Riforma Cartabia. In quella sede, veniva individuata la difficoltà di colmare un ‘vuoto’ della nuova previsione normativa, dovuto ad una palese mancanza di coordinamento tra le regole modificate, ma – anche – la possibilità di riuscirci. Interpretativamente, si intende.
Come, neanche troppo tra le righe, quel decreto del Tribunale (del mese di ottobre 2023) lasciava in qualche modo trasparire.
Ed è proprio questa la scelta operata dalla III Sezione della Suprema Corte, con l’articolata motivazione della decisione 2953 del 13.11.2024
Il fatto che – alla fine – l’intervento così operato risulti superato dalla, appena approvata, Cartabia bis (art 3 – punto 8 -f dlgs n 164/24 in GU dell’11/11 e operativo, dunque, dal 26/11, che inserisce nell’art 658 cpc anche gli affitti di azienda, diciamo così ‘in chiaro’) nulla toglie al convincente percorso argomentativo seguito dalla decisione, né – tanto meno – alla validità del meccanismo dei rinvii pregiudiziali, da parte dei giudici di merito, ormai esperibile dal 2023. Aggiungiamo che, forse, una sorta di corsia preferenziale, per la decisione di casi consimili, potrebbe ridurre i tempi rispetto a quelli (13 mesi) che sono stati necessari in questa evenienza.
Preme, infine, evidenziare come – tra le motivazioni adottate – compaiano anche quelle considerazioni lessicali e sistematiche (riferite al contesto dei procedimenti speciali per convalida, per cui il c. 1 dell’art. 657 cpc detta il quadro in cui si inseriscono sia il c. seguente, sia l’articolo successivo) segnalati nello scorso mese di febbraio. In sostanza, per la Cassazione (che non parla di ‘errore’ del legislatore o di coordinamento mancato): le regole dell’art 658 cpc si applicano a tutti i contratti menzionati nell’articolo precedente.
Beninteso, e la precisazione è tanto dovuta quanto quasi ovvia, a condizione che nel contratto di affitto di azienda (o di un suo ramo) siano presenti uno o più beni immobili