Il fatto. I genitori di un minore convenivano in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale innanzi al Tribunale di Caltanissetta, deducendo che i gravi danni neurologici riportati dal figlio al momento della nascita fossero causalmente riconducibili alla condotta colposa dei sanitari che avevano assistito il parto e chiedendo, per l’effetto, il risarcimento del danno. L’Azienda chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile; quest’ultima, costituendosi, eccepiva l’inoperatività della garanzia in forza di una clausola claims made contenuta nel contratto.

La domanda risarcitoria proposta dagli attori risultava accolta in primo grado, perché veniva ritenuta nulla la clausola per l’eccessiva sproporzione tra il premio versato e l’estensione temporale della copertura.

La Compagnia veniva condannata a tenere indenne e manlevare l’Azienda sanitaria, con conferma nel successivo gravame da parte della Corte d’appello. Avverso la sentenza di secondo grado la assicuratrice proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto con specifico riguardo alla questione concernente la validità e gli effetti della clausola claims made

 

L’assenza di contraddittorio sulla invalidità rilevata d’ufficio. Nel ritenere fondato il primo motivo proposto, con il quale veniva denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., la Corte, con sentenza n. 34926 del 31 12 2025,  ha rilevato che sul profilo esaminato d’ufficio non era stato instaurato il contraddittorio tra le parti. Invece, secondo costante giurisprudenza, il confronto è imprescindibile qualora la valutazione giudiziale implichi una questione mista di fatto e di diritto – come in questo caso – nel quale si rendeva necessario apprezzare l’adeguatezza della misura del premio rispetto al rischio che si intendeva garantire. In effetti, l’Azienda sanitaria non aveva mai eccepito la nullità della clausola per difetto di causa del contratto, né in via diretta né in replica all’eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dall’assicuratore.

 

Il premio assicurativo non è parametro dell’ampiezza della copertura. Con l’accoglimento, anche, del terzo motivo di ricorso, la Corte ha affrontato un primo profilo sostanziale della controversia, chiarendo che costituisce errore di diritto ritenere la misura del premio assicurativo criterio idoneo a consentire di delimitare d’ufficio l’ambito del rischio garantito. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, infatti, la sua entità è determinata sia sulla base di dati statistici relativi alla sinistrosità che di ulteriori componenti volti a remunerare l’organizzazione e i servizi dell’assicuratore; senza che sussista una proporzionalità diretta e necessaria tra premio e rischio assicurato. In assenza di una specifica previsione normativa, quindi, il giudice non poteva intervenire, finendo con l’estendere, così, la copertura dei rischi previsti in contratto.

 

Il rapporto tra premio e copertura non può essere indice di nullità della causa del contratto. Per un secondo profilo la Corte ha evidenziato statuito che la sproporzione tra premio e copertura rilevata non vale a confortare l’ipotesi di assenza di causa nel contratto di assicurazione della responsabilità civile. Si è precisato che il calcolo del premio tiene conto anche dei costi organizzativi e finanziari sostenuti dall’assicuratore per la gestione del rischio: non è possibile, quindi, ipotizzare una invalidità della causa concreta del contratto desumendo l’incongruità del premio per il solo fatto che sono state pattuite delimitazioni di copertura (nel caso in specie, la durata breve degli effetti).

Il giudice non ha il compito di valutare la maggiore o minore vantaggiosità di un contratto tra privati, come quello assicurativo, dovendo unicamente verificare la meritevolezza di tutela degli interessi eventualmente dedotti a iniziativa di parte, per le ipotesi patologiche tipiche del contratto.

 

La decisione. Nel cassare la decisione con rinvio alla Corte di Appello, questo il principio di diritto che è stato enunciato: “Nell’assicurazione contro i danni l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato”.

 

Osservazioni: La decisione, nel richiamare l’orientamento di legittimità prevalente ed evidenziare l’inconferenza delle pronunce di quello minoritario rispetto a questa fattispecie, sottolinea la rilevanza del contraddittorio tra le parti rispetto a una declaratoria d’ufficio di nullità, il difetto di domanda di parte (e quindi, la mancanza di supporto probatorio) rispetto alla rilevata invalidità. Su tali presupposti, difficilmente la domanda di manleva e garanzia assicurativa potrà venire confermata.