La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026, affronta un tema di particolare interesse per le compagnie operanti nel settore della responsabilità civile e della medical malpractice: i limiti dell’azione di recupero tra assicuratori quando uno di essi abbia risarcito integralmente il danneggiato.

Il caso

A seguito della condanna solidale di una struttura sanitaria e dell’équipe medica al risarcimento dei danni subiti da un paziente, la compagnia assicuratrice della struttura aveva corrisposto anche la quota di danno riferibile ad un medico, successivamente chiedendone il rimborso direttamente alla compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale del sanitario.

La domanda veniva proposta mediante ricorso monitorio e fondata sull’assunto che l’assicuratore del medico dovesse restituire quanto anticipato.

La Cassazione esclude radicalmente tale possibilità.

Il principio di diritto

La Corte afferma un principio destinato ad incidere significativamente sulla prassi dei rapporti tra le compagnie:

L’assicuratore che abbia indennizzato il terzo danneggiato può eventualmente surrogarsi nei diritti del proprio assicurato verso il corresponsabile del danno, ma non può esercitare alcuna azione direttamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultimo.

L’assicuratore del corresponsabile, infatti, non è autore del fatto illecito, ma è semplicemente obbligato, nei confronti del proprio assicurato, ad eseguire la prestazione di manleva prevista dal contratto.

Ne consegue che:

  • manca qualsiasi rapporto di solidarietà tra le due compagnie;
  • non esiste alcun credito del corresponsabile verso il proprio assicuratore suscettibile di essere oggetto di surrogazione;
  • in assenza di una specifica previsione normativa, non è configurabile un’azione diretta dell’assicuratore solvens contro l’assicuratore del diverso responsabile.

La pronuncia evidenzia, inoltre, un profilo processuale di notevole rilievo.

La Corte osserva come la compagnia che ha indennizzato il reclamante non abbia mai chiarito con precisione il titolo giuridico del pagamento eseguito: adempimento di obbligazione propria, pagamento del debito altrui, surrogazione legale, surrogazione convenzionale, regresso, indebito oggettivo.

L’incertezza della causa petendi impedisce di individuare il fondamento della pretesa restitutoria e rende la domanda strutturalmente infondata.

Il richiamo costituisce un’importante indicazione pratica: nelle azioni di recupero tra compagnie è essenziale qualificare con precisione il titolo giuridico del pagamento effettuato.

La decisione assume particolare rilievo nella gestione dei sinistri complessi caratterizzati dalla presenza di più soggetti responsabili e di una pluralità di coperture assicurative.

Dal principio affermato discendono alcune conseguenze pratiche:

  • il recupero delle somme pagate non può essere indirizzato direttamente verso la compagnia assicuratrice dell’altro corresponsabile;
  • l’eventuale azione dovrà essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, unico debitore nel rapporto risarcitorio;
  • solo successivamente sarà proprio lui a poter azionare, nei confronti del suo assicuratore, il diritto alla manleva derivante dal contratto di assicurazione;
  • diviene ancora più rilevante disciplinare convenzionalmente i rapporti tra assicuratori attraverso specifici accordi di riparto o convenzioni inter-compagnie, non potendo tali meccanismi trovare fondamento nella disciplina generale della surrogazione.

La sentenza n. 18559/2026 ribadisce un principio sistematico fondamentale dell’assicurazione della responsabilità civile: l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. resta un’obbligazione di garanzia verso il proprio assicurato e non si trasforma mai in una responsabilità diretta verso altri soggetti che abbiano risarcito il danneggiato.

La Corte riafferma così la netta distinzione tra il rapporto risarcitorio, che intercorre esclusivamente tra i corresponsabili del danno e il rapporto assicurativo, che rimane confinato tra assicuratore e assicurato.

Per le compagnie assicuratrici si tratta di una pronuncia destinata a costituire un importante punto di riferimento nella gestione delle azioni di rivalsa e nella definizione delle strategie di recupero delle somme corrisposte nei sinistri con pluralità di responsabili, imponendo una maggiore attenzione sia all’individuazione del corretto soggetto passivo sia all’esatto inquadramento giuridico del titolo sul quale viene fondata la domanda di regresso o di surrogazione.