Nell’ambito della sanità privata, quando un professionista opera all’interno di una struttura sanitaria, sono assai diffuse clausole (nel rapporto contrattuale tra professionista e struttura) che prevedono la possibilità per la struttura di rivalersi sul professionista in caso suo errore imponendogli oneri assicurativi ulteriori rispetto alla polizza per colpa grave.

Con tali clausole, le strutture sanitarie private cercano di “ribaltare” sul sanitario il rischio dell’attività esercitata da quest’ultimo al loro interno, di fatto sovvertendo i principi alla base della Legge Gelli.
Il tema era già stato esaminato in precedenzna in questo articolo, ma la recente sentenza Cassazione 17/04/2026, n. 9949 ha fatto chiarezza in merito.

Fondamento dell’azione di rivalsa ex art. 9 della Legge Gelli

La disciplina civilistica del regresso tra condebitori solidali, di cui all’art. 2055 c.c., prevede che, nei rapporti interni tra coobbligati, trovi applicazione la regola della parziarietà dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1298 c.c., in forza della quale ciascun soggetto risponde in proporzione al proprio apporto causale, a prescindere dalla sussistenza del dolo o della colpa grave.

In tema di rivalsa della struttura nei confronti del medico, la disciplina di cui all’art. 9 della L. Gelli, in quanto norma speciale, prevale invece sia sulla disciplina codicistica sia su eventuali difformi disposizioni pattizie, rendendo applicabili i relativi limiti, che attribuiscono rilevanza al grado della colpa ed escludono la possibilità di rivalsa nei casi di colpa lieve.

La disposizione regola il rapporto interno tra struttura e operatore sanitario, e non quello tra debitore e paziente ex art.2055 c.c., con riguardo a tutte quelle prestazioni nelle quali sia configurabile un’obbligazione della struttura che assume il rischio organizzativo ai sensi dell’art. 1228 c.c. nei confronti dell’assistito.

I rapporti interni tra l’organizzazione e il proprio ausiliario, anche ove quest’ultimo operi in qualità di libero professionista, comportano, pertanto, che lo stesso risponda esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave.

 1.1. I diversi profili assicurativi della colpa nell’art. 10 della Legge Gelli

L’impostazione che prevede la diretta responsabilità della struttura sanitaria, con successiva possibilità di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del medico, trova conferma anche nel sistema delle coperture assicurative, diversificate in funzione del titolo di imputazione dell’illecito:

  • per i danni cagionati dal personale dipendente e dai collaboratori libero-professionali, opera la polizza di responsabilità civile della struttura (art. 10, comma 1);
  • per i danni cagionati da medici che esercitano al di fuori della struttura, ovvero al suo interno in regime libero-professionale, opera la polizza personale di responsabilità civile del sanitario (art. 10, comma 2);
  • per i danni cagionati con colpa grave da medici che operano all’interno della struttura, a qualunque titolo, opera la copertura assicurativa personale prevista per l’azione di rivalsa (art. 10, comma 3).

1.2. L’inderogabilità dell’art. 9 della Legge Gelli e la nullità delle clausole pattizie incompatibili

La disposizione ha natura imperativa, pur non essendo espressamente qualificata come tale dal legislatore, diversamente da quanto previsto dall’art. 7.

Il parametro normativo per la possibilità di ottenere la rivalsa, costituito dalla sussistenza del dolo o della colpa grave, assume carattere esclusivo e assorbente nella regolazione del rapporto interno tra struttura e medico.

Un’eventuale disciplina pattizia difforme, che includa anche la colpa lieve del sanitario ai fini dell’obbligo di manleva o, conseguentemente, del diritto di rivalsa della struttura nei casi di ordinario inadempimento professionale, determinerebbe la nullità della relativa clausola per contrarietà a norma imperativa, con conseguente rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e senza soggezione a termini di decadenza.

1.3. La definizione di colpa grave ai fini dell’esperibilità dell’azione di rivalsa

La valutazione della sussistenza della colpa grave da parte del giudice di merito:

  • deve fare riferimento alla nozione generale che richiede la sussistenza di una condotta caratterizzata da una «eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute»;
  • deve riguardare ipotesi di particolare gravità della colpa, vale a dire comportamenti connotati da un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c.;
  • non può prescindere da una valutazione complessiva della condotta professionale del sanitario, quale emergente dall’accertamento tecnico svolto in sede di CTU.

 

2. Altri limiti dell’art. 9 della Legge Gelli sulla rivalsa civilistica della struttura nei confronti del “proprio” medico

2.1. Azione di rivalsa successiva al giudizio instaurato dal paziente e/o alla transazione

Può essere proposta entro il termine di decadenza di un anno, decorrente dal pagamento del risarcimento effettuato in forza di un titolo giudiziale ovvero di un accordo transattivo.

In assenza della partecipazione del medico al giudizio instaurato nei confronti della struttura sanitaria e/o del relativo assicuratore, il titolo formatosi non può fare stato nei suoi confronti; parimenti, un’eventuale transazione intervenuta tra il danneggiato e la struttura non gli è opponibile.

2.2. Azione di rivalsa esercitata nel giudizio già instaurato dai danneggiati

L’azione di rivalsa può essere esercitata anche nel giudizio già instaurato dal danneggiato, mediante richiesta di chiamata in causa dell’esercente la professione sanitaria che abbia eseguito la prestazione.

2.3. Limiti quantitativi della somma azionabile

Non operano i limiti quantitativi invece previsti per l’azione di responsabilità amministrativo-contabile, qualora l’esercente la professione sanitaria abbia svolto l’attività in regime libero-professionale e/o si sia avvalso della struttura nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta nei confronti del paziente.

3. Osservazioni conclusive

Le caratteristiche dell’azione di rivalsa civilistica e dei relativi limiti, sopra richiamate, trovano fondamento non soltanto nel dato testuale dell’art. 9 della L. Gelli, ma anche nella più recente elaborazione giurisprudenziale più recente, tanto di merito (vedi link) e di legittimità da ultimo Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 9949 del 17 aprile 2026.

In entrambi i casi di rivalsa esercitata nell’ambito del giudizio instaurato dai danneggiati è stata ritenuta nulla la clausola pattizia nel rapporto tra struttura e medico, perché consentiva una più ampia possibilità di azione di rivalsa (anche per colpa lieve) in contrasto con l’art. 9 della L. Gelli, ione di legittimità.

E’ stata data prevalenza alla disciplina del rapporto tra l’organizzazione ed il suo ausiliario, anche se libero professionista, quale fondamento del limite dell’esperibilità dell’azione di rivalsa nel solo caso di dolo o colpa grave, con superamento della più generale disciplina codicistiche in materia di rapporti interni tra condebitori solidali e\o la clausola pattizia incompatibile con la richiamata norma.

Il giudice di legittimità ha avuto modo di soffermarsi pure sul fondamento della natura inderogabile dell’art.9 e sulla definizione di colpa grave, caratterizzata dai tre profili necessari sopra richiamati.