Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1 (cosiddetta “legge Foti”, dal nome del relatore del disegno di legge), il legislatore è intervenuto sul regime della responsabilità amministrativa novellando l’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e introducendo una definizione tipizzata di colpa grave. La nuova disposizione qualifica come gravemente colposa “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”. La formulazione, come è noto, ricalca da vicino quella dell’art. 2, comma 3, della legge n. 117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati.
L’ambito di applicazione della nuova nozione, in forza dell’art. 6 della stessa legge n. 1/2026, si estende anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato. Si è così aperta la questione, di grande rilevanza pratica, se la tipizzazione novellata possa operare anche in materia di responsabilità sanitaria, potendo così spiegare i propri effetti anche sulle azioni di rivalsa per malpractice medica già esercitate dalla Procura contabile.
Sul punto si registrano due prime, significative pronunce della Corte dei conti, entrambe del 2026, che, pur con percorsi argomentativi diversi, convergono nel ritenere che la nuova nozione non possa trovare applicazione in materia di responsabilità sanitaria.
Il tema è affine ma non identico a quello della applicazione al settore della responsabilità sanitaria del c.d. “doppio tetto risarcitorio” della legge Foti
L’ordinanza di rimessione della Sezione Puglia (ord. n. 11/2026)
La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, è stata la prima ad affrontare la questione. Investita di un caso di responsabilità per malpractice (intervento di chirurgia della cuffia dei rotatori eseguito con tecnica obsoleta), ha ritenuto non praticabile un’interpretazione conforme della disposizione e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, terzo periodo, della legge n. 20/1994, come novellato, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97, comma 2, Cost.
Il giudice pugliese muove dalla constatazione che il dato letterale della norma è inequivoco e che l’elencazione delle ipotesi di colpa grave ha carattere esaustivo, con la conseguente impossibilità di estenderla – in via interpretativa – alle violazioni delle leges artis o ai canoni di prudenza, perizia e diligenza che informano l’attività sanitaria. Da qui i molteplici profili di sospetta incostituzionalità: la lesione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), per la rottura dell’equilibrio nella ripartizione del rischio tra apparato e agente pubblico già delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132/2024; la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), per l’abbassamento della soglia di attenzione nell’esercizio della professione sanitaria; la disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra categorie di operatori pubblici, fondata sul criterio arbitrario delle modalità (provvedimentale o materiale) di esercizio dell’attività.
Particolarmente significativa è l’osservazione, valorizzata dalla Sezione Puglia, secondo cui l’effetto “abrogativo” della responsabilità per colpa medica costituirebbe una eterogenesi dei fini, ossia una conseguenza non voluta dal legislatore, intervenuto unicamente per contrastare la firmite nell’azione amministrativa procedimentale.
La pronuncia della Sezione Lombardia (sent. n. 41/2026)
La Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza depositata il 27 febbraio 2026 (decisa nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026), è intervenuta sulla medesima problematica seguendo però una strada diversa. Chiamata a pronunciarsi su un caso di garza dimenticata nell’addome di una paziente nel corso di un parto cesareo, ha condannato le infermiere convenute al risarcimento del danno indiretto sofferto dall’azienda sanitaria, ritenendo non incidente la nuova definizione di colpa grave. Il Collegio ha optato per un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della novella, osservando come il dato letterale della disposizione – con i ripetuti riferimenti agli “atti del procedimento”, alle “norme di diritto”, al “travisamento del fatto” e agli “indirizzi giurisprudenziali” – evidenzi che la tipizzazione restrittiva della colpa grave riguardi esclusivamente l’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione e non le condotte materiali.
L’opposto approccio, secondo la Sezione, condurrebbe a una “cancellazione pressoché integrale” delle azioni di rivalsa per colpa medica, conseguenza che eccede la ratio della legge n. 1/2026, dichiaratamente ispirata a contrastare la “paura della firma” e dunque estranea al diverso ambito delle condotte materiali e dell’errore medico, da valutare secondo il canone generale della colpa grave elaborato dalla giurisprudenza.
Una tesi convergente, due strade diverse
Pur muovendo da prospettive diverse – di sospetta incostituzionalità l’una, interpretativa l’altra – le due pronunce convergono nel medesimo risultato sostanziale: la nuova nozione di colpa grave introdotta dalla legge Foti non si applica alle condotte materiali poste in essere nell’esercizio della professione sanitaria. Sembra dunque emergere, in queste prime applicazioni, un orientamento favorevole a sottrarre la responsabilità sanitaria al perimetro della novella, salvaguardando in tal modo l’effettività delle azioni di rivalsa esercitabili dalla Procura contabile a seguito dei pagamenti risarcitori sopportati dalle aziende sanitarie per malpractice medica.
La differenza tra le due strade non è però priva di rilievo: la rimessione alla Consulta da parte della Sezione Puglia comporta la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi, mentre la soluzione interpretativa adottata dalla Sezione Lombardia consente la prosecuzione e definizione del giudizio.
Conclusioni
Si tratta, evidentemente, di prime applicazioni di una riforma di portata sistematica, le cui ricadute sull’intero perimetro della responsabilità amministrativa sono ancora tutte da verificare. Sarà certamente interessante seguire gli sviluppi del dibattito giurisprudenziale: da un lato, per attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata dalla Sezione Puglia, che potrebbe fornire un punto fermo sull’effettiva estensione applicativa della nuova nozione di colpa grave; dall’altro, per verificare se l’interpretazione “costituzionalmente orientata” proposta dalla Sezione Lombardia troverà consolidamento presso le altre sezioni territoriali e, in particolare, in sede di appello. Una vicenda destinata a riproporre, in prospettiva, il tema dell’equilibrio tra esigenze di contenimento della “paura della firma” e tutela del principio di buon andamento dell’amministrazione, anche nei delicati settori in cui l’agire pubblico si esprime attraverso condotte materiali e attività professionali.