Responsabilità dei professionisti tecnici per la perdita dei benefici fiscali del Superbonus 110% dovuta ad asseverazioni e attestazioni inidonee

 

Nelle cause civili di accertamento di responsabilità in caso di revoca dei benefici fiscali, l’inadempimento nell’attestazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, potrà riguardare anche le prestazioni di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali,  L’attività è quella prevista dal comma 13 dell’art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»), che consente la detraibilità al 110%, di interventi di: a) isolamento termico; b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria; c)  interventi relativi all’adozione di misure antisismiche già previste dal Decreto Legge n.63/2013. Il Decreto Rilancio prevedeva un termine finale (31 dicembre 2021) entro il quale sostenere le spese per beneficiare del Superbonus, poi prorogato all’anno successivo per numerose categorie di beneficiari; successive disposizioni legislative hanno, in seguito, differenziato le scadenze a seconda della tipologia di beneficiario e con aliquote progressivamente ridotte (70% nel 2024 e 65% nel 2025) per vari soggetti, con il mantenimento del 110% solo per alcune fattispecie particolari (es. immobili danneggiati da eventi sismici).

Per quanto relativo ai profili di efficientamento termico, le attività riguardano la competenza di un progettista termotecnico, e quindi sia la progettazione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, che la scelta delle tecnologie più idonee e dei materiali: l’asseverazione concerne, quindi, l’esecuzione degli interventi, il miglioramento delle prestazioni energetiche (APE) ed il rispetto dei requisiti di legge per ottenere i benefici, compresa la congruità della documentazione di spesa rispetto ad un computo metrico estimativo. Per l’attività di riduzione del rischio da sisma sugli immobili, l’ingegnere strutturista può avere contribuito alla verifica del grado di fattibilità dell’operazione, alla progettazione dei lavori, alla scelta delle tecnologie e dei materiali: anche in questo caso l’asseverazione può comprendere, quindi, sia la progettazione dei lavori realizzati, che la realizzata riduzione del rischio sismico con le certificazioni del progettista iniziale, del direttore dei lavori e del collaudatore statico, unitamente la congruità dell’importo finale lavori. Ne consegue che, in caso di revoca del beneficio fiscale, così come in passato per la mancata concessione, l’eventuale responsabilità civile del professionista dovrà essere valutata con riferimento alla specifica prestazione asseverativa affidatagli, agli obblighi di verifica e di attestazione posti a suo carico e al nesso causale tra l’eventuale inesattezza o incompletezza dell’asseverazione e la perdita, totale o parziale, del beneficio fiscale.

 

Di quale tipo di assicurazione (obbligatoria) della responsabilità civile per il rilascio delle asseverazioni e attestazioni tecniche, deve dotarsi il professionista?

Il medesimo Decreto Rilancio, al comma 14 dell’art. 119, prevede anche per i professionisti dell’area tecnica (come per i commercialisti) l’obbligo che l’attività di asseverazione e\o attestazione risulti coperta da idonea garanzia assicurativa. Con due alternative:

  • Copertura specifica (cd. polizza stand alone”), per la responsabilità per danni provocati dall’attività di asseverazione\attestazione con massimale adeguato al numero delle dichiarazioni rilasciate, agli importi dell’intervento e\o non inferiore a € 500.000, per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato con un massimale e agli importi degli interventi che le riguardano comunque;
  • Polizza di responsabilità professionale civile, purché: a) senza esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) con un sotto massimale non inferiore a € 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione; c) garanzia, se in operatività di claims made, un’ultrattività minima di cinque anni (cessazione di attività) e una retroattività minima di cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Oltre all’ipotesi di dolo, che è una generale esclusione presente in quasi tutte le coperture, le garanzie per i danni derivati da attività diverse da quella in copertura (specie nel tipo “stand alone” e per danni indiretti (come la perdita di profitto) potrebbero risultare tra le cause di esclusione. È pertanto verosimile che, all’esito delle azioni di recupero che verranno promosse dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti che hanno fruito dei benefici derivanti dalla normativa Superbonus 110% e successive disposizioni, scaturirà un ulteriore contenzioso civile, come in passato (per la mancata concessione) volto all’accertamento delle responsabilità dei professionisti dell’area tecnica con il coinvolgimento dei loro istituti assicuratori della responsabilità civile.

 

Qual’è l’andamento del contenzioso civilistico in corso per l’accertamento della responsabilità derivante dalla perdita dell’occasione di conseguire benefici fiscali?

I proprietari degli immobili e i committenti, che si sono visti negare i benefici fiscali richiesti, hanno rivolto le loro azioni di risarcimento – oltre che nei confronti di imprese appaltatrici e commercialisti – anche verso i professionisti dell’area tecnica (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali), con il coinvolgimento delle rispettive compagnie di assicurazione della responsabilità civile per vari inadempimenti nelle asseverazioni che avevano reso.

Le domande hanno avuto per oggetto l’accertamento della responsabilità per inadempimenti vari nella predisposizione della documentazione necessaria per l’accesso ai bonus edilizi.

E’ stata, ad esempio, rigettata l’azione di responsabilità proposta dalla ditta edile che aveva effettuato i lavori con lo sconto in fattura nei confronti dell’architetto incaricato dell’asseverazione di fine lavori di efficientamento energetico e dell’invio a ENEA, che non aveva inserito tra i costi la fattura del compenso del commercialista (danno lamentato) per i visti di conformità per i lavori eseguiti. Ma risultava che il documento era stato predisposto ed inviato successivamente alla chiusura dei lavori e alla relativa trasmissione (Trib. Padova, 13.5.2026). Altre fattispecie hanno riguardato inadempimenti che possono avere determinato: la mancata (o una minore) fruizione del credito fiscale rispetto alla tipologia di edificio o per un intervento non conforme a normativa); l’impossibilità o difficoltà di cessione dei crediti (per una errata individuazione della possibilità di ottenere i benefici); il ritardo nella fine dei lavori o l’abbandono del cantiere (con aggravio dei costi necessari alla prosecuzione e\o al completamento di attività).  Così il caso del rifiuto da parte dell’istituto bancario della cessione di credito dei committenti per il costo sostenuto per lavori di efficientamento energetico (danno lamentato), per documentazione irregolare: promuovevano, allora, l’azione contro l’architetto incaricato della progettazione, redazione, presentazione della CILAS e direzione lavori, che ebbe a mal consigliare i committenti sui dati da inserire nelle fatture ed a ritenere che non fosse necessaria la comunicazione alla ASL dell’inizio dei lavori. Ma il primo inadempimento risultava sanabile, mentre l’altro sarebbe stato superabile applicando diversa normativa e percentuale di detraibilità inferiore (65%). Ma il danno del differenziale dovuto non era stato oggetto di adeguata prova, e la domanda veniva rigettata (Trib. Treviso, 7.7.2025).

Quindi anche nel caso del contenzioso azionato nei confronti dei professionisti dell’area tecnica, che spesso ha riguardato non solo inadempimenti nelle attestazioni e asseverazioni, ma anche la corretta progettazione ed esecuzione delle opere commissionate, il principale ostacolo all’accertamento di responsabilità e condanna al risarcimento è quella di fornire la prova del danno, o più precisamente della perdita di chance di conseguire i benefici del Superbonus, nonché quella del nesso causale tra l’inadempimento e la perdita, totale o parziale, della possibilità di ottenerli.