La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025, ha ribadito che l’art. 1892 c.c. esprime il consolidato principio secondo cui il contratto di assicurazione richiede all’assicurato la “uberrima bona fides”, essendo solo questi a conoscenza delle circostanze che consentono all’assicuratore di valutare il rischio e determinare il premio.

In ambito di polizze assicurative claims made, la Corte ha precisato che la clausola che subordina l’operatività della garanzia alla duplice (alternativa) condizione che l’assicurato non abbia ricevuto richieste risarcitorie o non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dei presupposti di responsabilità, deve essere interpretata attribuendo alla seconda condizione di autonoma rilevanza.

Il caso

I congiunti di un paziente, deceduto a seguito di intervento chirurgico di riparazione e reinserzione della cuffia della spalla, convenivano in giudizio la Struttura Sanitaria e i medici facenti parte dell’equipe medica che aveva eseguito l’operazione, chiedendo l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Giudice di prime cure condannava il medico anestesista al risarcimento del danno ponendo l’obbligo a carico della Compagnia assicurativa, in accoglimento della domanda di manleva.

La Corte d’appello confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado sul presupposto che non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 c.c. e ritenendo che non vi fosse alcuna violazione delle clausole contrattuali in considerazione del fatto che il sanitario, al momento della stipula, non aveva ricevuto alcuna richiesta risarcitoria né era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio peritale nominato dalla Procura della Repubblica.

Ricorreva per Cassazione la Compagnia assicurativa denunciando, con unico motivo, l’illegittimità del capo della sentenza che aveva rigettato l’eccezione ex art. 1892 c.c.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione, richiamando l’orientamento della III Sezione Civile (ord. n. 3010/2025), afferma che l’art. 1892 c.c. esprime il principio secondo cui il contratto di assicurazione richiede dall’assicurato la uberrima bona fides, poiché solo quest’ultimo conosce le circostanze necessarie alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio. Ne consegue che la reticenza gravemente colposa non è sanabile, poiché l’obbligo di discovery discende dalla legge ed è inderogabile essendo posto nell’interesse della collettività degli assicurati.

Richiamando gli artt. 1892, 1898 e 1909 c.c., la Corte precisa che non grava sull’assicuratore alcun dovere di indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’assicurato, come già affermato nell’ordinanza n. 20658/2024, rilevando che sarebbe superfluo essendo già nel sistema normativo la sanzione della perdita dell’indennizzo in caso di reticenza dell’assicurato.

Secondo gli Ermellini, è in tale quadro che deve essere valutato l’impegno contrattuale assunto dal sanitario ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di polizza, in forza del quale l’assicurazione deve ritenersi operativa esclusivamente per le responsabilità per le quali l’assicurato “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e se questi non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o del comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l’operatività della copertura assicurativa”.

Viene anzitutto osservato come la suddetta clausola contrattuale desse rilievo, ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa, anche alla mera “percezione” da parte dell’assicurato di circostanze da cui potesse scaturirne una responsabilità. Evenienza autonoma e indipendente rispetto alla conoscenza di richieste risarcitorie.

La Corte territoriale è stata dunque criticata per non aver accertato se tale “percezione”, anche alla luce delle peculiari caratteristiche del caso concreto, potesse desumersi — secondo quel “giudizio sintetico a posteriori” cui si può ricorrere nell’interpretazione della portata delle clausole del contratto di assicurazione — da specifiche circostanze di fatto. Tra queste, in particolare, la circostanza che solo tre giorni prima della stipula si era verificato il decesso di un paziente, poi ricondotto alla grave imperizia del sanitario.

Sulla base di tali assunti, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio.

Considerazioni finali

La pronuncia in commento, affermando l’inderogabilità dell’obbligo di discovery dell’assicurato ex art. 1892 c.c. e valorizzando tale dovere a prescindere da espresse previsioni contrattuali, dovrà indurre le parti a dedicare grande attenzione al rispetto degli obblighi di informazione in fase di stipulazione della polizza e la formulazione delle polizze delle clausole che disciplinano tale obbligo potrebbe diventare terreno per la concorrenza tra le polizze se si diffonderà nell’utenza la consapevolezza delle conseguenze di eventuali inadempimenti di tale obbligo.