Con la sentenza numero di raccolta generale 24825/2026 del 12 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema della nullità delle fideiussioni contenenti le clausole dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, precisando la portata dei principi già affermati con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.

La pronuncia assume particolare rilievo nel contenzioso bancario, nel quale la conformità della fideiussione allo schema ABI è stata frequentemente posta a fondamento di domande di nullità dirette a paralizzare le pretese creditorie degli istituti di credito. Le Sezioni Unite, tuttavia, escludono che la mera riproduzione delle clausole censurate dall’Autorità di vigilanza possa determinare, di per sé, la nullità della garanzia.

Il primo principio di particolare interesse riguarda la dimensione temporale dell’accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d’Italia.

Secondo le Sezioni Unite, l’accertamento amministrativo del 2005 non consente di ritenere automaticamente persistente, anche negli anni successivi, l’intesa anticoncorrenziale allora accertata. La riproduzione delle clausole oggetto di censura in una fideiussione stipulata successivamente costituisce, dunque, un elemento di prova, ma non è sufficiente da solo a dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la garanzia è stata prestata.

Il principio assume evidente rilievo pratico: il provvedimento del 2005 non può essere trasformato in una sorta di presunzione generale e senza limiti temporali della nullità delle fideiussioni bancarie.

Il giudice di merito dovrà invece procedere a una valutazione complessiva degli elementi disponibili, verificando la portata temporale dell’accertamento amministrativo e la concreta permanenza o reiterazione della pratica anticoncorrenziale nel periodo di stipulazione della garanzia.

Ancora più significativa è la soluzione adottata con riferimento alla distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica.

Le Sezioni Unite sottolineano che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 aveva avuto ad oggetto lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus, caratterizzate dalla garanzia di una pluralità di obbligazioni presenti e future del debitore.

La fideiussione specifica, riferita invece a una determinata operazione o a determinati rapporti negoziali, presenta caratteristiche differenti e non può essere automaticamente ricondotta all’ambito dell’accertamento amministrativo.

Ne consegue che, quando il fideiussore invochi la nullità di una fideiussione specifica, la mera riproduzione delle clausole ABI non è sufficiente. Occorre dimostrare che anche tale diversa tipologia di garanzia fosse concretamente inserita in una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La Corte precisa, infatti, che l’eventuale estensione della pratica alle fideiussioni specifiche deve essere oggetto di uno specifico accertamento, attraverso la verifica della standardizzazione contrattuale e dei suoi concreti effetti limitativi della concorrenza.

Si tratta di una precisazione di particolare importanza per le banche, poiché impedisce un’estensione automatica dell’accertamento del 2005 a ogni modello di fideiussione utilizzato dagli istituti di credito.

La pronuncia rafforza, conseguentemente, la necessità di distinguere tra la mera presenza di determinate clausole e l’effettiva esistenza di una condotta anticoncorrenziale.

Le clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non sono, considerate isolatamente, illecite. L’eventuale nullità deriva dalla loro utilizzazione nell’ambito di un modello contrattuale standardizzato e diffusamente adottato, ove tale standardizzazione sia espressione di una pratica anticoncorrenziale.

Le Sezioni Unite affrontano infine la questione relativa alla sorte della clausola che consente alla banca di ottenere il pagamento mediante semplice richiesta scritta, una volta dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

La Corte esclude che la nullità di quest’ultima debba necessariamente travolgere anche la clausola di pagamento a semplice richiesta, riconoscendo alle due previsioni una diversa funzione.

La clausola di pagamento immediato risponde infatti all’esigenza di consentire un rapido recupero del credito garantito, senza preventiva escussione del debitore principale, lasciando comunque al fideiussore la possibilità di far valere successivamente le proprie ragioni.

Anche sotto questo profilo, la decisione evita un’estensione indiscriminata della nullità, preservando l’autonomia delle singole pattuizioni contrattuali.

La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un importante punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e certezza dei rapporti bancari.

La Corte non mette in discussione i principi affermati nel 2021, ma ne impedisce una lettura eccessivamente estensiva: la nullità antitrust non può essere fatta discendere automaticamente dalla mera presenza, nel contratto, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia.

Per le fideiussioni stipulate in epoca successiva al periodo oggetto dell’accertamento amministrativo occorre una verifica concreta della permanenza della pratica anticoncorrenziale; per le fideiussioni specifiche è inoltre necessario dimostrare l’effettiva estensione della pratica a tale diversa categoria negoziale.

La pronuncia assume quindi una valenza particolarmente favorevole per gli istituti di credito, perché pone un argine alle contestazioni fondate sul solo dato formale della conformità del contratto allo schema ABI.

Ne deriva un significativo rafforzamento della certezza delle garanzie bancarie: la fideiussione deve essere valutata nella sua concreta individualità e la sua eventuale invalidità deve essere sorretta dalla prova della specifica violazione antitrust, non potendo essere desunta automaticamente da un accertamento amministrativo riferito a un diverso periodo o, nel caso delle fideiussioni specifiche, a una diversa tipologia negoziale.

In questa prospettiva, la decisione contribuisce a ricondurre il contenzioso fideiussorio entro un perimetro di maggiore rigore probatorio, evitando che la disciplina antitrust si trasformi in uno strumento di indiscriminata neutralizzazione delle garanzie prestate a favore delle banche.