Uno dei temi sui quali l’intervento del decreto attuativo dell’art. 10 c. 6 della legge Gelli era più atteso riguarda la disciplina delle c.d. misure alternative all’assicurazione.

Il legislatore, nell’art. 10 c. 6 della Legge Gelli Bianco aveva stabilito dovessero contenere, quantomeno:

  • il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
  • la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

La formulazione della legge sembra improntata a prevedere, per le strutture private che operino in autoritenzione del rischio, l’obbligatorietà di meccanismi contabili analoghi a quelle prescritti per le compagnie di assicurazione: tale scelta aveva suscitato la reazione dei rappresentanti della sanità pubblica (v. articolo di Frittelli e Fiore)  che hanno osservando che le differenti finalità e modalità operative degli operatori del comparto sanitario e assicurativo avrebbero richiesto di differenziare maggiormente la disciplina.

All’esito del lungo dibattito che ha animato i sette anni intercorsi dalla legge Gelli, il decreto contiene un articolato statuto delle analoghe misure, ispirato alle best practices poste in essere in talune Regioni italiane (Liguria in primis) che riecheggia la disciplina assicurativa senza però richiamarla o replicarla. Più nello specifico, è stata prevista:

  • la procedimentalizzazione dell’adozione delle misure alternative (art. 8 c. 2) mediante l’obbligo di una delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie, che ne evidenzia le modalità di funzionamento e le motivazioni sottese;
  • l’appostazione di un fondo rischi a copertura (art. 9) dei rischi che non siano ancora stati oggetto di richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, individuabili al termine dell’esercizio, nel quale devono essere accantonati importi da determinare “in funzione della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio”. Per tale fondo non è prevista indisponibilità in termini di cassa ma ne è imposta la ricostituzione qualora eventuali utilizzi dello stesso facciano ritenere insufficiente l’ammontare residuo;
  • l’istituzione di un fondo riserva sinistri (art. 10) che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per fare fronte alle richieste di risarcimento presentate nell’esercizio in corso e in quelli precedenti,
  • la interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri, così da evitare la duplicazione degli importi accantonati (art. 10 bis);
  • per entrambi i fondi è prevista la impignorabilità (art. 13 c. 2);
  • per l’appostazione dei fondi, non sono previsti specifici criteri contabili ma è stato soltanto previsto (art. 16 c. 2) che “il processo di stima dei fondi, in applicazione degli specifici principi contabili di riferimento, laddove necessario, dovrà richiedere particolari conoscenze e l’utilizzo di tecniche probabilistico- attuariali ed idonee esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione dei fondi di cui agli articoli 10 e 11”
  • l’obbligo per ciascuna struttura di istituire una “funzione” (rectius, una commissione interna) di valutazione dei sinistri che dovrà avere al suo interno una serie di competenze specialistiche precisamente indicate (medicina legale, loss adjuster, avvocato interno dell’ufficio aziendale incaricato della gestione sinistri, gestione del rischio) e dovrà stimare i fondi da appostare a bilancio secondo i principi contabili e utilizzo di tecniche probabilistico attuariali. (art. 16 c. 1);
  • obbligo di certificazione dei fondi da parte del collegio sindacale o di un revisore contabile al fine di attestare la congruità degli importi accantonati (art. 13);
  • obbligo per le strutture in totale o parziale autoritenzione di istituire, mediante apposito regolamento, un comitato valutazione sinistri avente funzione di gestire i sinistri (art. 15 c. 2);
  • obbligo (solo per le strutture in parziale autoritenzione) di stipulare con la propria compagnia di assicurazione appositi protocolli per la gestione coordinata dei sinistri (Art. 15 c. 1);
  • obbligo (per tutte le strutture, a prescindere dalla forma scelta per la gestione del rischio) di identificare annualmente e di indicare in una relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei processi di valutazione dei rischi – art. 17 c. 4- i principali rischi di responsabilità civile al fine di:
    • (in caso di stipulazione di assicurazione) fornire all’assicuratore le informazioni minime sul rischio da assicurare (art. 17 c. 2);
    • In caso di auto-ritenzione del rischio, tenere conto dell’insorgenza di nuovi rischi nascenti dall’offerta di nuove prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle già fornite (art. 17 c. 3)

Il novero delle strutture sanitarie che si troveranno a dover applicare tali disposizioni è assai ampio perché comprende non solo quelle che opteranno per l’auto-ritenzione totale (cioè strutture che non stipuleranno alcuna copertura assicurativa), ma anche quelle che opteranno per l’auto-ritenzione parziale (cioè che trasferiranno parzialmente i propri rischi al mercato assicurativo stipulando polizze per via della presenza di SIR o di franchigia). Saranno esentate dalle disposizioni in esame solo le strutture che trasferiranno integralmente il rischio al mercato assicurativo mediante una polizza che non preveda alcuna SIR né franchigia.