1. Disciplina generale
Come è già stato più ampiamente illustrato in precedente articolo, la disciplina dell’art 1917 c.c. sul contratto di assicurazione della responsabilità civile, al comma terzo, prevede la garanzia accessoria del rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda del danneggiato.
Tale regola dev’essere tenuta presente nelle controversie che riguardano la responsabilità civile per i danni a terzi, dove il danneggiato non ha chiamata diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante; è applicabile anche se la controversia è stragiudiziale, quando le parti trattano per arrivare ad una soluzione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nell’ipotesi in cui l’assicuratore “respinga” il sinistro, l’assicurato tratterà la vertenza in proprio, con un proprio legale, coinvolgendo la propria Compagnia assicuratrice della responsabilità civile e chiamandola in causa ove vi fosse la notifica di un atto introduttivo.
Il corrispettivo versato dall’assicurato per farsi assistere dal proprio legale sono le spese di resistenza che riguardano l’attività legale finalizzata alla definizione stragiudiziale della richiesta di risarcimento dei danni o alla costituzione in proprio, per contestare la pretesa del danneggiato; sono, quindi, spese diverse rispetto a quelle di lite (o di soccombenza) dovute dalla Compagnia all’esito dell’accertamento giudiziale di sussistenza del rapporto assicurativo contestato.
La richiesta di rimborso delle spese di resistenza, anche se la costituzione dell’assicurato è stata provocata dalla valutazione della Compagnia di ritenere scoperto – a torto o a ragione – il sinistro, può essere efficacemente contestata nella maggioranza dei casi.
Quando, invece, la Compagnia ritiene valida ed efficace la garanzia invocata ed è presente in polizza una clausola (sempre presente nella rc professionale, ma obbligatoria solo nella RC Auto) che regola la gestione e la possibile definizione di una lite, precisando reciproci diritti e doveri nel momento in cui dovesse sorgere una controversia, una fondata (o meno) contestazione della richiesta di rimborso di tali spese può dipendere dal comportamento tenuto dalle parti contrattuali rispetto tale regolamento pattizio.
Per poter validamente esercitare i reciproci diritti – quelli della Compagnia di assumere la gestione in quanto interessata alle conseguenze economiche e quelli dell’assicurato per vedersi assolto dall’accertamento di responsabilità senza sostenere spese legali- occorre preliminarmente verificare se, nell’ambito del rapporto assicurativo, ci sia stato adempimento dell’una e dell’altra parte ai basilari obblighi previsti dalla clausola.
Da tale analisi potrà scaturire il diritto ad avere il riconoscimento delle spese di resistenza, ma anche quello dell’assicuratore di poter contestare la richiesta di pagamento, quando non sia dovuto.
La clausola (secondo le previsioni concordate) prevede per la difesa dell’assicurato almeno due modalità di gestione della lite, stragiudiziale o giudiziale che sia:
- la nomina – su richiesta dell’assicurato – di un legale fiduciario dell’assicurazione, che lo rappresenti e difenda direttamente mediante il rilascio di sua procura speciale, il cui compenso viene comunque determinato e liquidato dalla mandante;
- l’autorizzazione della Compagnia alla nomina di un legale di fiducia dell’assicurato, previo accordo sulla linea di gestione ed entità del compenso, provvedendo a sostenerne le spese sempre quale mandante.
A seguire le diverse, anche se non del tutto esaustive, ipotesi che più frequentemente si verificano, distinte in base al comportamento dell’assicurato e della sua Compagnia rispetto alla clausola di gestione delle controversie.
2. Casistica essenziale
a) L’assicurato chiede (secondo la disciplina e le modalità regolate dalla clausola) la nomina di un fiduciario della Compagnia o l’autorizzazione alla nomina di un proprio legale, ma la Compagnia non dà riscontro o non accoglie la richiesta.
Il patto di gestione della lite non è una deroga alla previsione dell’art. 1917, comma 3 c.c., ma un regolamento di maggior favore per il garantito, altrimenti sarebbe nullo (1932, comma 1, c.c.) con sostituzione di diritto (1932, comma 2, c.c.) della previsione.
Se la copertura non è in contestazione, ma manca il riscontro dell’assicuratore a tale richiesta, l’assicurato si vedrà costretto a costituirsi e a chiamare in garanzia la propria Compagnia.
In questa evenienza, c’è davvero un inadempimento del patto di gestione della lite: ma da parte dell’assicuratore che, di certo, non potrà attribuire l’inottemperanza del patto al proprio assicurato.
Tuttavia, e come nei casi in cui la Compagnia abbia ingiustamente respinto il sinistro, occorrerà verificare, di volta in volta, l’esito giudiziale della domanda di risarcimento e della richiesta di manleva e garanzia.
a.1) Nel caso di accoglimento della prima e rigetto della richiesta di manleva così come se vi sia accoglimento di entrambe, ma nei due casi con compensazione delle spese chieste nei confronti della Compagnia, nulla è successivamente dovuto per quelle di resistenza, perché il provvedimento di compensazione “copre” la successiva richiesta di rimborso;
a.2) Anche quando c’è rigetto della domanda principale con assorbimento di quella di garanzia con spese compensate tra assicurato e compagnia e, più in particolare, anche nel caso in cui non ne sia stata chiesta la condanna alle spese di lite o di resistenza, è legittimo il diniego al rimborso di tali spese (sempre per il motivo evidenziato nella precedente ipotesi);
a.3) Se invece la domanda di merito viene accolta, non era stata richiesta la condanna a spese di resistenza e non c’è alcuna statuizione a riguardo, allora sembra difficile contestarne una successiva richiesta, perché non c’è alcun provvedimento giudiziale da poter porre a fondamento del rifiuto.
Solo in questa unica e sporadica situazione, dunque, i costi di difesa restano a carico dell’Assicurazione ex art. 1917 c 3 c.c., perché nulla è addebitabile all’assicurato.
Ma presupposto per l’adozione di tale diversa soluzione è che l’assicurato abbia già “sostenuto” l’esborso delle spese perché, se non lo ha fatto o non lo documenta, nemmeno in questo caso le spese risulterebbero rimborsabili.
B. L’assicurato con un proprio legale di fiducia senza autorizzazione definisce la vertenza o si costituisce direttamente in giudizio e chiama in garanzia la propria Compagnia, pregiudicandone il diritto alla gestione della lite.
Se la garanzia viene ritenuta operativa, è lampante che il comportamento contrario al patto di gestione della lite sia ascrivibile al solo assicurato, quando:
b.1. Non viene formalizzata né richiesta di nomina di legale fiduciario della Compagnia o di autorizzazione ad affidare l’incarico al proprio legale per la costituzione e chiamata della Compagnia.
b.2. L’assicurato transige stragiudizialmente in proprio una controversia insorta con il richiedente il risarcimento del danno senza autorizzazione o senza concordarne i termini con la Compagnia;
b.3. L’assicurato si costituisce, in proprio, con proprio legale e chiama in garanzia la Compagnia nonostante questa avesse comunicato l’intenzione di gestire la lite mediante un legale fiduciario.
In tutti i casi la Compagnia si potrà costituire sulla chiamata di terzo, ma dovrà formalizzare e sostenere l’inadempimento dell’assicurato; potendo validamente contestare la garanzia accessoria delle spese di resistenza, anche in caso di condanna a sostenere il risarcimento del danno, per l’inadempimento al patto di gestione della lite dell’assicurato, negando il rimborso delle spese di resistenza.
Le contestazioni della Compagnia possono essere di tipo diverso, ma tutte con lo stesso fondamento: la compromissione del diritto contrattualmente stabilito a gestire la lite; l’assicurato non ha avvertito o concordato con la Compagnia la costituzione a mezzo proprio difensore e una linea difensiva condivisa, chiamandola in manleva e garanzia e duplicando (inutilmente) le spese di soccombenza.
3. Conclusioni
Le situazioni evidenziate nei due paragrafi precedenti, sia nei casi sub a) che in quelli sub b) prevedono tutte la definizione non concordata di una vertenza o la costituzione dell’assicurato con proprio legale non autorizzato con chiamata in causa. Ma solo e limitatamente nel caso a.3. in cui è la Compagnia a non adempiere alle disposizioni del patto di gestione della lite, con domanda principale accolta e spese di resistenza non richieste, la successiva richiesta di pagamento da parte dell’assicurato non potrà venire contestata efficacemente dall’assicuratore (sempre che ne sia stato documentato il pagamento). In tutti gli altri e più frequenti casi, invece, pur distinguendo a seconda del responsabile dell’inadempimento, dell’esito del giudizio e delle domande spiegate, si potrà legittimamente resistere alla richiesta di rimborso.
Il diniego motivato mediante l’eccezione formale di inadempimento del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato è conferente nelle sole situazioni riportate sub b): quando non viene concordata la definizione stragiudiziale, non viene chiesta la nomina di un legale fiduciario di Compagnia o l’autorizzazione a costituirsi con proprio legale; oppure se la Compagnia dichiara tempestivamente (e tale è la modalità operativa di esercizio del diritto) di voler gestire, ma l’assicurato non Le dà modo di procedere.