1 La disposizione dell’art.1917 comma 3 c.c.
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile prevede l’obbligo della Compagnia di tenere indenne l’assicurato, che sia responsabile, di quanto deve pagare ad un terzo; ed è questo l’oggetto principale del contratto.
L’Art.1917 c 3, c.c. riporta due indicazioni a margine di tale disciplina, di cd. garanzia accessoria: le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono a carico della Compagnia, entro il limite di un quarto del massimale assicurato; se la somma dovuta sarà superiore, le spese si ripartiranno in proporzione ai rispettivi interessi.
Per spese di resistenza, oggetto della copertura ulteriore rispetto a quella principale, si intendono quelle che l’assicurato, costituendosi in proprio, deve sostenere per contestare la pretesa del danneggiato.
Quindi possono ritenersi diverse rispetto alle spese di lite (o di soccombenza), conseguenti alla condanna della Compagnia all’esito dell’accertamento di sussistenza del rapporto assicurativo, ove contestato.
La richiesta di rimborso delle spese di resistenza – esaurita una fase giudiziale – può ritenersi fondata solo a determinate condizioni e l’assicuratore può, nella maggioranza dei casi, contestarla anche senza richiamare l’inadempimento ad una clausola contrattuale che regola la gestione della lite, quasi sempre non pertinente (vedi infra).
La copertura della responsabilità civile, infatti e come anticipato, si estende alle spese di resistenza per la difesa giudiziale e può realizzarsi mediante la nomina di un legale fiduciario dell’assicurazione, che rappresenta e difende l’assicurato mediante sua procura alle liti, oppure con un legale di fiducia dell’assicurato, previamente autorizzato dalla Compagnia.
In altri casi, non esaustivi (per i quali vedi sempre infra), l’assicurato si costituisce in proprio e chiede al Giudice l’autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore.
2 La costituzione in proprio dell’assicurato e l’esito del giudizio
Se la Compagnia respinge il sinistro, ritenendo che la copertura non operi rispetto alle richieste del danneggiato, l’assicurato si costituisce in proprio, chiedendo e ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa, in conseguenza del diniego di copertura per inoperatività o inefficacia della garanzia.
In tal caso occorre distinguere, se la domanda principale di risarcimento dei danni viene accolta o se, invece, rigettata e se c’è, o meno, accertamento riguardo alla validità e agli effetti del rapporto assicurativo del convenuto.
A seconda di tali situazioni e dell’esito del contenzioso, diverse sono le soluzioni:
2.1 accoglimento della domanda di risarcimento con rigetto dell’accertamento del diritto ad essere garantito e manlevato dal proprio assicuratore (inoperatività della garanzia).
La successiva e separata domanda di rimborso delle spese di resistenza può venire validamente contestata dalla Compagnia in quanto il Giudice, esprimendosi sul rapporto assicurativo ha ritenuto non operante la garanzia, per invalidità del contratto o scopertura del rischio da cui è derivata la causa; in assenza di copertura dell’oggetto principale del contratto assicurativo, non è invocabile la garanzia accessoria (spese di resistenza) dell’art.1917 c 3 c.c.
2.2 accoglimento della domanda di risarcimento e accertamento del diritto alla manleva e garanzia dell’assicuratore.
Se, invece, v’è accoglimento di entrambe le richieste, è possibile sostenere che le spese di resistenza dell’assicurato alla domanda di risarcimento – ove non richieste espressamente tra le domande giudiziali – possono ritenersi ricomprese tra quelle di soccombenza liquidate dal Giudice, ex art. 91 c.p.c.; in danno dell’assicuratore, per effetto della chiamata in causa.
Ed infatti, può risultare difficile concretamente distinguere ex post l’attività di studio e predisposizione dell’atto di costituzione per contrastare l’azione proposta dal danneggiato, dalle deduzioni e dagli argomenti volti a sostenere la fondatezza del diritto a venire garantiti e manlevati, senza scadere nella ingiusta duplicazione di spese da porre a carico della parte soccombente.
Il Giudice, in questo caso, condanna la Compagnia al pagamento delle spese di lite per aver perso la causa e sarebbe difficile individuare il “differenziale” di attività tra quella destinata all’accertamento del rapporto di garanzia riferibile al dettato dell’art.1917 c 3 c.c. rispetto alla difesa nel merito della domanda.
Ove, viceversa, la richiesta giudiziale sia diversificata in spese di soccombenza e di resistenza, la mancata liquidazione di queste ultime escluderà che possano venire richieste successivamente, se non con una riforma della decisione.
2.3 rigetto della domanda di risarcimento e assorbimento della richiesta di accertamento del diritto della manleva e garanzia dell’assicuratore, con compensazione delle spese tra assicurato e Compagnia, nonostante la richiesta di condanna dell’assicuratore alle spese di lite e di resistenza.
Lo stesso può dirsi in caso di rigetto della domanda, ma senza pronuncia (come di frequente accade) sulla validità assicurativa e sulla copertura del rischio; ritenendosi quella domanda quasi assorbita e inutile, in quanto v’è stato rigetto delle pretese del danneggiato.
Se, nella chiamata in causa della Compagnia, oltre alla domanda di manleva e garanzia c’è anche una richiesta di sua condanna alle spese (differenziata in spese di resistenza e di soccombenza) e la pronuncia di compensazione del Giudice è motivata, la Compagnia può contrastare la separata e successiva richiesta di liquidazione delle prime, seppure con diversa motivazione:
- o perché espressamente richieste e invece compensate dal Giudice, oppure
- ove non richieste (la domanda riguardava solo quelle di lite), opponendo che nella statuizione della compensazione delle spese di lite è compresa la valutazione dell’insussistenza del diritto al rimborso anche di quelle di resistenza (cfr. ultimo capoverso caso sub b).
2.4 rigetto della domanda di risarcimento e assorbimento della richiesta di accertamento del diritto della manleva e garanzia dell’assicuratore, con compensazione delle spese tra assicurato e Compagnia, senza richiesta di condanna alle spese di lite e di resistenza.
Ove, viceversa, non vi sia stata – tra le richieste conclusive dell’atto di chiamata del terzo – una richiesta di condanna dell’assicuratore (né a titolo di refusione delle spese di lite, né come richiesta di rimborso di quelle di resistenza), riteniamo si possa ancora contrastare anche la richiesta di una liquidazione delle seconde. Il Giudice, nel ritenere infondata la domanda di risarcimento nel merito, infatti nulla ha disposto sul rapporto e implicitamente non statuisce su quelle spese, anche se solo perché non richieste.
La costituzione dell’assicurato, necessitata dal sinistro respinto, può avere dato sostegno alla difesa di entrambi i convenuti, contribuendo così ad evitare una condanna al risarcimento dei danni che avrebbe potuto gravare esclusivamente sull’assicuratore. Tuttavia, non c’è stato nessun accertamento sulla copertura o meno del sinistro. In questo caso, quindi, e fino a che non verrà verificata la sussistenza di garanzia, si potrà comunque resistere alla richiesta di spese di resistenza.
3 Conclusioni
Di tutte e quattro le situazioni sopra evidenziate, quindi, anche nell’ultimo caso (rigetto della domanda nel merito e assorbimento della domanda di accertamento del rapporto di garanzia, senza richiesta di condanna dell’assicuratore) analizzato nella ipotesi sub d), la richiesta di pagamento sulla scorta della previsione dell’art. 1917 c 3 c.c. potrà venire fondatamente contestata dall’assicuratore, a meno che la copertura non venga successivamente e separatamente accertata.
Ma il rifiuto del pagamento di tali somme, dipendono soltanto dal fatto che il sinistro è stato respinto dall’assicuratore e la costituzione in proprio dell’assicurato è dovuto a tale circostanza.
Diversa la situazione quando – presente una clausola contrattuale sul patto di gestione della lite nella polizza stipulata – le contestazioni dipendono da un inadempimento di tale disposizione pattizia.
L’analisi delle situazioni e possibili soluzioni, è esaminata in questo articolo.