La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un incidente stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui rimanga coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Cass. 05.07.2017, n. 16477
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha cassato con rinvio una decisione del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva negato la possibilità per il terzo trasportato di avvalersi dell’azione diretta nei confronti della Compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass.
Nella sentenza impugnata non veniva concessa questa tutela in quanto dal momento che non era stato identificato il secondo veicolo coinvolto.
Pertanto, andava esclusa l’operatività della norma, che, in caso di sinistro, presuppone la copertura di tutti i veicoli, dovendo, in difetto, il danneggiato far valere i propri diritti nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art 283 cod. ass..
Il caso in esame
Nel caso di specie il ricorrente, trasportato sulla propria vettura condotta dalla sorella, aveva, con due azioni distinte poi riunite, convenuto in giudizio la propria Compagnia e l’impresa designata per essere risarcito in seguito ad un sinistro con altro veicolo rimasto però sconosciuto.
Il ricorso su cui la Corte si è pronunciata era stato proposto congiuntamente dal trasportato (per due motivi di cui uno dichiarato inammissibile) e dalla propria Assicurazione (per ragioni attinenti la compensazione delle spese di lite, che in questa sede non rilevano).
Sul motivo di impugnazione
Con il motivo in esame, il trasportato deduceva l’erroneità della decisione del giudice di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.A. con riguardo ad un’interpretazione (solo) letterale della norma, che escludeva l’operatività in presenza di sinistro in cui non risulti conosciuta l’assicurazione di uno dei veicoli coinvolti.
Il motivo di impugnazione è stato accolto perché ritenuto fondato.
Sulla fondatezza del motivo
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che l’articolo 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.
Infatti, la regola è stata introdotta al fine di agevolare il risarcimento del trasportato, considerato soggetto debole ed estraneo rispetto all’attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro.
Pertanto, al testo dell’articolo 141 C.d.A., nella parte in cui fa riferimento alla presenza di due diversi enti assicurativi, viene riconosciuto unicamente un carattere “descrittivo della normalità dei casi”.
Conseguentemente la mancata identificazione o assenza di una delle Compagnie non può precludere in alcun modo al trasportato la possibilità di richiedere in via diretta il risarcimento del danno a quella del vettore.
Né, tantomeno, continua la Corte, può essere rinvenuto un qualsivoglia carattere preclusivo nella disposizione di cui al comma 4 del citato articolo, nella quale è prevista la possibilità di rivalsa nei confronti della Compagnia del responsabile civile, da parte di quella che ha liquidato il danno.
La più ampia tutela per il terzo trasportato
Anche tale dettato normativo, infatti, deve essere letto in un’ottica di tutela del trasportato nella sua veste, appunto, di soggetto debole.
Dunque, il suo diritto al risarcimento prevale su quello della Compagnia, non potendosi “condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa”.
La Corte, quindi, riconosce come presupposti per l’applicazione dell’art. 141 C.d.A. unicamente la “sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito” e non anche la presenza e/o la identificazione di due o più Compagnie di Assicurazioni.
Avv. Federico Pesce