La tematica è stata già da noi affrontata a fine 2022 (si può leggere qui ), alla pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Genova, ora confermata (con altre due) dalla Cassazione.
Questa la soluzione che è stata fornita: all’interno delle stazioni ferroviarie, il tetto al canone di locazione, imposto alle tabaccherie dall’art. 11 c. 2 della L. 29/1/1986 n. 25, deve intendersi riferito soltanto a quei ricavi che derivano dalla vendita di generi di monopolio.
Si riporta la tesi della parte ricorrente: rispetto alla L. 392/1978, secondo la quale il canone di locazione per gli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è liberamente determinato tra le parti, l’art. 11 della L. 25/1986 si porrebbe come norma speciale, imperativa e non derogabile. La Corte del merito, al contrario, avrebbe offerto una interpretazione errata dell’art. 53 DPR 1074/1958 che non tiene conto dell’evoluzione della disciplina normativa introdotta dalla legge 392/1978 e dell’art. 15 L. 210/1985. Perché le rivendite speciali tabacchi di stazione sono tenute al pagamento – nei confronti del Monopolio (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) – di un canone per la concessione in appalto dell’attività di rivendita tabacchi e generi di monopolio. L’art. 11, comma 2, legge 25/1986 è riferito alle sole rivendite tabacchi di stazione e fissa il canone massimo dovuto per avere la disponibilità (locazione) del locale ove esse debbono necessariamente operare (art. 53, comma 3, DPR 14.10. 1985, n. 1074).
La Corte territoriale, invece, avrebbe attribuito carattere amministrativo alla norma, poiché parla di “aggio” che il rivenditore riconosce all’Ente Ferrovie che lo riscuote per conto dello Stato.
Per la Cassazione, però, la decisione di Appello ha, correttamente, distinto i due profili: il “canone” dovuto ex lege per la tipologia di merce commercializzata (generi di monopolio) e quello, diverso, di locazione oggetto del contratto, liberamente determinato tra rivenditore e locatore.
In particolare, a ciò si è giunti prima rilevando che la normativa del 1986 e quella del 1957 definiscono un aggio per i rivenditori di tabacco per i generi di monopolio, poi precisando come nessun riferimento sia contenuto in alcuna delle due disposizioni alla vendita di prodotti di generi diversi, che ne sono pacificamente esclusi.
Questo è il passo, che – come ha fatto anche l’ordinanza che si commenta – conviene riportare: “viene in rilevo esclusivamente il rapporto tra il rivenditore e lo Stato (o nel caso delle Ferrovie dal soggetto che si occupa di riscuotere il canone per conto dello Stato) in relazione al “canone” da corrispondere per la particolare concessione, ossia la rivendita di tabacchi ed altri generi di monopolio. Tale “canone” dovuto in quanto previsto ex lege non è da confondere con il canone di locazione oggetto del contratto che il singolo rivenditore stipula rispettivamente con il privato che gli concede in locazione il locale all’interno del quale esercitare l’attività o, nel caso in esame, da Grandi Stazioni che gestisce il patrimonio disponibile di Ferrovie (tra l’altro privatizzata nel 1985). Ritiene il Collegio che, alla stregua di tali considerazioni, correttamente, quindi, il canone di cui all’art. 11 comma 2 legge 25/86 è stato inteso come dovuto “per la sola attività consistente nel commercio dei generi di monopolio”.
Del resto, ove il legislatore del 1986 avesse voluto far riferimento al 15% del reddito derivante dalla vendita sia dei tabacchi che di altri prodotti, avrebbe menzionato nel comma in questione genericamente quello della rivendita, senza alcun ulteriore distinguo. Quando, all’interno dell’esercizio commerciale, venga esercitata sia l’attività di rivendita speciale tabacchi, sia la vendita di articoli extra privativa, le parti possono allora concordare una quota parte ulteriore di canone relativa alla vendita di altri prodotti, fermo il rispetto delle disposizioni relative alla percentuale dovuta sulla vendita dei tabacchi.
Dunque, non solo l’argomento letterale è risultato determinante, ma – a sostegno – anche questa ordinanza ribadisce gli effetti distorsivi che sarebbero provocati da una diversa interpretazione.
Infatti, se “la previsione di un canone massimo per le rivendite di generi di monopolio trova la sua ratio nella necessità di garantire la presenza di esercizi commerciali che producono introiti per l’erario”, un ampliamento, invece, “di tale limite più favorevole, anche ai casi di vendita di generi di monopolio e c.d. “extra privativa”, lederebbe la libera concorrenza nel settore, rispetto agli esercizi commerciali aventi analoghe caratteristiche sul piano dell’idoneità commerciale, ma abilitati a vendere solo (e appunto) i generi “extra privativa”.
Viene affermato questo principio di diritto: <<Con riferimento alla locazione di locali facenti parte di complessi immobiliari costituenti le c.d. grandi stazioni ferroviarie, per lo svolgimento di attività sia di tabaccheria per la vendita di generi di monopolio, sia di attività di vendita di altri generi, l’ammontare del canone locativo è liberamente determinabile e non deve commisurarsi alla percentuale dovuta ex art. 11 legge n. 25 del 1986 al soggetto gestore – a seguito della privatizzazione dell’ente ferroviario – della rete delle grandi stazioni. Tale percentuale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone (che resta) liberamente determinabile.>>.
In realtà, il contenzioso portava due ulteriori doglianze, entrambe rigettate, perché la conduttrice pretendeva anche di ottenere il rimborso della spesa effettuata per i lavori di adattamento dei locali (ma in violazione dell’art. 1576 c.c.), adombrando un abuso di posizione dominante, solo in virtù del quale si sarebbe indotta – all’epoca della stipula – a sottoscrivere quella particolare clausola.
In sintesi estrema (per i dettagli si rinvia alla decisione), la loro reiezione deriva da un doppio ordine di ragioni. A quel contratto si era giunti dopo lunga trattativa, a valle di un altro precedente rapporto, già scaduto e in cui si era manifestata anche una morosità, e – proprio nell’ambito di quella interlocuzione – si erano posti a carico della conduttrice quegli interventi. Del resto, da un lato di un abuso mai, prima (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) si era parlato, mentre la decorrenza economica del rapporto era stata posposta proprio per quanto necessario all’adattamento e all’impiantistica di quel bene. Non solo in (espressa) deroga alla norma richiamata, ma “essendosi di ciò tenuto conto nella quantificazione del canone”.
Le spese di lite, per l’obiettiva peculiarità della vicenda e la novità di alcune questioni, non esaminate in questa sede di legittimità nei termini che precedono, sono state interamente compensate tra le parti.