Per verificare l’applicabilità dell’azione diretta del paziente che si ritiene leso nei confronti della compagnia e del bonus malus nella responsabilità sanitaria (istituti entrambi mutuati dalla assicurazione civile obbligatoria auto e caccia), sarebbe prima necessario e urgente un intervento sulla legislazione primaria che revisioni la L. Gelli, al fine di aumentare la diffusione dello strumento assicurativo che i report IVASS dimostrano essere rimasta piuttosto modesta. 

Oltre alla possibilità di ritenzione del rischio prevista dalla prima (e non dalle altre due), sono sistemi dalle diverse peculiarità, con contratti assicurativi dalle caratteristiche diverse, rilevanza di franchigie o scoperti non assimilabili, frequenza dissimili di sinistri.  

Le soluzioni proposte dalla giurisprudenza, al momento sarebbero due:   

  • la domanda diretta proposta dal paziente danneggiato nei confronti dell’Assicuratore della struttura sarebbe inammissibile (e così fino al 16.03.2026) in quanto non ancora in vigore, nonostante la emanazione e pubblicazione del D.M. (avvenuta in corso di causa), per il differimento di 24 mesi dell’art.18 c. II (Trib. Cosenza, 29.04.2024); 
  • l’azione diretta (in quanto istituto di natura processuale) risulta ammissibile dal 16.03.2024 (data di entrata in vigore del decreto attuativo in tema di polizze assicurative e analoghe misure, che di cui si può leggere il commento)  ed estesa immediatamente anche per fatti e richieste garantite da polizze non ancora adeguate, per effetto dell’entrata in vigore del D.M. e secondo la previsione dell’art.12 L.Gelli  (Trib. Milano, 26.08.2024).    

Ma entrambe non tengono conto di tali diversità e dell’incompatibilità dell’azione diretta con l’attuale sottosistema della responsabilità sanitaria e nemmeno delle conseguenze che potrebbero derivare dall’ammissibilità dell’istituto (in entrambe le ipotesi di decorrenza previste dalle due pronunce citate) che consente al danneggiato di coinvolgere direttamente la Compagnia assicuratrice della struttura sanitaria. Tra queste:  

  • un aumento consistente dei premi assicurativi per nuove polizze da parte della Compagnie già presenti nel mercato, per l’aumento dei costi riconducibili all’aumento del rischio della responsabilità sanitaria, riconducibile alla diminuzione delle eccezioni opponibili ex art. 8 del D.M. rispetto al passato; e\o l’abbandono del mercato alla scadenza delle polizze ancora in vigore; 
  • costi di liquidazione non ipotizzati e non contabilizzati nel calcolo del premio delle polizze ancora in vigore e non ancora adeguate ai requisiti minimi del D.M., derivanti dalla limitazione delle eccezioni opponibili ex art. 8, rispetto a quelle previste contrattualmente;  
  • il peggioramento della situazione complessiva rispetto a uno degli obiettivi della L. Gelli: ovvero l’incremento dell’offerta assicurativa alle strutture sanitarie e un riequilibrio rispetto al numero di strutture in auto ritenzione al momento superiore per gli evidenti benefici fiscali derivanti dalla gestione diretta, senza tassazione rispetto ai premi.  

D’altra parte, la revisione della legge sembrava essere, all’inizio del 2024, l’intenzione del legislatore quando la Camera dei Deputati ha approvato una mozione di maggioranza diretta a revisionare l’attuale disciplina della responsabilità sanitaria ed il ministro Nordio nominato una commissione incaricata di tale attività.  Ma il decreto attuativo è stato invece pubblicato ed è entrato in vigore il 16 Marzo 2024.  In attesa di tale intervento risolutivo da parte del legislatore, sarebbe opportuno che l’azione diretta venisse preceduta dal completamento del quadro dei decreti attuativi da emettere, perché una regolamentazione delle modalità di vigilanza IVASS, di raccolta dei dati per la trasmissione all’osservatorio, di contribuzione e funzionamento del Fondo di Garanzia, potrebbero risultare utili alle conseguenze immediate che comporterebbe invece la sua entrata in vigore. 

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore dovrebbe allora ritenersi non ancora attuabile, in attesa che il legislatore si pronunci sulla revisione organica della L. Gelli e si realizzino tutte le condizioni necessarie per il completamento del sottosistema di responsabilità sanitaria.