In sintesi
Il Consiglio di Stato individua nell’esercizio dell’attività professionale, in forma organizzata assimilabile alla piccola impresa, il requisito utile per avere ingresso a finanziamenti comunitari e regionali.
Fondi sociali – accesso – attività d’impresa – professione forense – organizzazione.
Consiglio di Stato, 27.1.2016, n. 258
La decisione del Consiglio di Stato
Il Giudice amministrativo si esprime affermativamente sulla compatibilità e possibilità di “…garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti..” (art. 2 della L. 247/2012, Riforma della professione forense) attraverso l’organizzazione dell’attività in forma imprenditoriale. Il Giudice la considera requisito per consentire agli Studi Legali di accedere ai fondi comunitari e regionali.
Questa la conclusione del Consiglio di Stato, chiamato a decidere sulla richiesta di riforma del precedente provvedimento del T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1869/2005, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento della esclusione di uno Studio Legale dal beneficio dei finanziamenti di sviluppo, previsti in un bando regionale a sostegno degli investimenti per la piccola e media impresa.
La decisione del Giudice di I grado
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato che l’impugnativa del ricorrente doveva riguardare il bando di gara, dove non veniva considerata la possibilità di partecipazione di professionisti, non già – come invece era stato fatto – il provvedimento di diniego dell’ente regionale.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento che pure si allega in forma integrale, ha respinto l’appello dello Studio Legale deducendo tuttavia una diversa motivazione per il mancato accesso ai fondi.
Ed infatti, pur rettificando la deduzione del TAR che riteneva esclusa la partecipazione dei professionisti (nell’elenco delle attività che ne avrebbero potuto beneficiare, infatti, era compresa quella dei servizi legali), ha evidenziato come l’ammissione al finanziamento richiesta dai ricorrenti dovesse invece negarsi per mancanza del requisito di piccolo imprenditore. Nel caso in specie, infatti, effettivamente non risultavano le caratteristiche organizzative della struttura, necessarie per ottenere l’equiparazione ad un piccolo o medio imprenditore.
Il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione
Nella parte motiva, il Giudice Amministrativo si sofferma su tali modalità richiamando un pronuncia della Suprema Corte che considera la professione esercitata in forma imprenditoriale, allorché venga svolta attraverso: ”…una distinta e assorbente attività che si differenzi da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente, appunto, una prevalente azione di organizzazione.” (Cass. Sez. Lavoro, n.16092/2013).
Le caratteristiche dell’attività forense
Nel motivare questo provvedimento, il Consiglio di Stato si sofferma ancora sulle caratteristiche dell’attività forense e sulla possibilità che la stessa possa venire esercitata in forma imprenditoriale e che l’accesso al finanziamento la consideri un requisito: “..ciò può accadere, secondo il bando, ma anche secondo i principi generali, per le caratteristiche concrete rivestite dalla singola attività libero-professionale, che per questo deve essere esercitata attraverso una adeguata struttura aziendale organizzata, requisito unico e necessario per raggiungere il risultato richiesto.”.
Solo in tal caso, quindi, l’esercizio dell’attività legale sarebbe equiparabile a quella di un piccolo imprenditore.
Anche tale possibilità di accedere, per i liberi professionisti, ai fondi sociali europei e a quelli di sviluppo regionale – regolamentata dall’art.1 comma 821 della L. 208 del 28 Dicembre 2015 (cd. Legge di Stabilità 2016) – viene condizionata alla loro possibile equiparazione a piccole e medie imprese.
Conclusioni
La decisione esaminata fornisce, quindi, un importante parametro per valutare la sussistenza dei requisiti di ingresso dei professionisti che prestano la “..tutela effettiva dei diritti dei cittadini..” ai finanziamenti di cui si è detto: l’organizzazione della struttura e il coordinamento e controllo delle attività svolte al suo interno.