Nota a Cassazione 18325 del 9 Luglio 2019

La Suprema Corte supera l’orientamento che, nel giudizio civile di liquidazione del danno da circolazione di veicoli, riteneva opponibile all’assicuratore la sentenza di condanna penale del responsabile resa in un procedimento in cui non era stato coinvolto.

Il principio di diritto

Questo il principio di diritto enunciato dalla S.C con la decisione in esame:

Il giudicato di condanna del danneggiante non può essere utilizzato dal danneggiato che agisca per la liquidazione delle somme nei confronti dell’assicuratore nei casi di a. obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ma ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari di quelle acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

Precedente interpretazione giurisprudenziale

In precedenza, al contrario, una interpretazione giurisprudenziale dell’art. 651 c. p. p. – fondata sulla teoria dell’efficacia riflessa del giudicato – consentiva di far valere contro l’assicuratore, che non avesse partecipato al relativo giudizio, la sentenza di condanna al risarcimento del danno del responsabile civile di un sinistro stradale.

Ciò in quanto sì terzo, ma comunque titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza.

L’interpretazione della Corte

Oggi la Corte rileva che quella tra danneggiante e istituto assicuratore è una “solidarietà atipica”, attesa la diversità di fonte delle obbligazioni per i due soggetti (aquiliana dell’assicurato, che discende da delitto; di natura indennitaria l’altra che deriva dal contratto e dalla legge).

Più in particolare, è una ipotesi di solidarietà passiva basata su diversi titoli contrattuali.

Ciò comporta l’applicabilità dell’art. 1306 comma secondo c. c., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non si può far valere contro il terzo (assicuratore), a meno che questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene.

La natura atipica e passiva della solidarietà, quindi, impedisce l’effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e rende operativo – in pratica – solo il giudicato tutto o in parte favorevole al terzo.

Tale interpretazione, del resto, rende ora uniforme il trattamento dell’assicuratore rispetto al caso dell’azione di regresso promossa dal debitore adempiente (danneggiante) che, per quanto disposto dall’art.1306 c.c., non può far valere il giudicato sulla responsabilità dei fatti nei confronti degli altri terzi condebitori estranei al giudizio.

Coerenza con

  • la disposizione dell’art. 106 cpc.  che consente al garantito, con la chiamata in causa, sia l’esercizio diretto dell’azione di regresso, sia  la partecipazione al processo del garante senza proporre domanda nei suoi confronti, in questo caso con efficacia estensiva della legittimazione rispetto all’accertamento del rapporto principale; in entrambi i casi non vale la teoria dell’efficacia riflessa ma il coinvolgimento nel giudizio del garante (Cass. S. U. 4 dicembre 2015, n. 24707);
  • l’istituto del litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. S. U. cit.), che mira a prevenire la formazione di giudicati contrastanti mediante un contraddittorio ritualmente instaurato con tutte le parti del primo grado;
  • l’art. 144, comma 3, c. d. assicurazioni p., che prevede espressamente il litisconsorzio processuale in caso di azione diretta nei confronti dell’assicuratore con il responsabile civile; effetto vanificato dove si consentisse una opponibilità del giudicato ottenuto nei confronti del solo responsabile del danno nei confronti dell’assicuratore rimasto terzo (secondo la citata teoria dell’efficacia riflessa);
  • la dottrina, che ha, da lungo tempo, abbandonato la teoria in questione, facendo prevalere sia la tutela del diritto alla difesa del terzo ai sensi dell’art. 24 Cost.,  sia il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., con particolare attenzione a  quello del contraddittorio.

In assenza di opponibilità della decisione, resa in assenza dell’assicuratore della rc auto, resta però l’efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, che quel giudicato può certo assumere.