Con la pronuncia 7.4.2026, n. 8630  resa sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, la III Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), di cui al d.P.R. n. 12/2025, costituisce parametro generale di valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, trovando applicazione, sia pure in via indiretta, anche al di fuori del suo ambito normativo e con riferimento a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità per il giudice di discostarsene solo in presenza di una motivazione puntuale fondata su circostanze peculiari del caso concreto.

La questione

La questione sottoposta all’esame della Corte di cassazione concerneva l’individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in relazione a un sinistro stradale verificatosi anteriormente all’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale.

La Terza Sezione era chiamata a stabilire se il parametro di riferimento debba essere individuato nelle Tabelle del Tribunale di Milano, quale criterio di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero nella T.U.N., adottata in attuazione dell’art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 e applicabile, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025, ai sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025.

Il quesito sottoposto dal Tribunale di Milano, come chiarito dalla pronuncia in esame, implicava altresì, alla luce delle incertezze interpretative, lo scioglimento del dubbio relativo all’ambito di applicazione ratione materiae della T.U.N., ossia se la stessa sia circoscritta ai soli danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e a quelli conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.

La soluzione adottata

La Corte di cassazione afferma la possibilità di un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), anche con riferimento a liquidazioni relative a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Tale applicazione è ricondotta all’esercizio del potere-dovere di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., e non già a un’operazione di analogia iuris, bensì all’utilizzo, in sede equitativa, di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.

In questa prospettiva, la T.U.N. può essere assunta quale criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute anche al di fuori del suo ambito applicativo diretto, sia sotto il profilo temporale sia ratione materiae.

La Corte valorizza, da un lato, la derivazione normativa della T.U.N., idonea a fondarne la vocazione generale e a conferire specifica consistenza al parametro equitativo di cui all’art. 1226 c.c.; dall’altro, la struttura della tabella, caratterizzata da un sistema a punto variabile con riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, secondo una logica coerente con i principali criteri tabellari di matrice pretoria.

Ne deriva un meccanismo di progressività risarcitoria che assicura una crescita degli importi liquidabili non regressiva.

Resta fermo che l’applicazione della T.U.N. non esime il giudice dall’obbligo di motivare in relazione alle circostanze del caso concreto; lo scostamento dai relativi parametri richiede, in particolare, una motivazione puntuale sulle specifiche circostanze che lo giustificano.

Quanto ai profili processuali, la Corte precisa che, nei giudizi relativi a fatti anteriori al d.P.R. n. 12/2025, la sopravvenienza della T.U.N. non incide nei casi in cui si sia formato giudicato interno sulla scelta del criterio tabellare. Nei giudizi di impugnazione, la T.U.N. può essere invocata solo ove sia stata devoluta la questione relativa alla corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., mentre resta preclusa in sede di legittimità ove implichi accertamenti di fatto, potendo operare esclusivamente sul piano della quaestio iuris.

Conclusioni

La pronuncia, pur muovendosi nella direzione di una generalizzazione applicativa della T.U.N., contrariamente a quanto auspicato, non elimina del tutto le incertezze sistematiche che accompagnano il nuovo assetto della liquidazione del danno non patrimoniale.

Sul piano assicurativo, l’elevazione della T.U.N. a parametro generale di riferimento, applicabile anche ai giudizi pendenti nei limiti segnati dai principi processuali affermati dalla Corte, è destinata a incidere sulla gestione tecnico-finanziaria del rischio, imponendo una revisione delle riserve sinistri e una più attenta calibrazione delle esposizioni, soprattutto con riguardo alle lesioni di maggiore gravità, nelle quali l’applicazione del nuovo criterio può determinare scostamenti non marginali rispetto ai precedenti parametri tabellari.