Si segnala la sentenza in quanto avente ad oggetto un caso relativo a una situazione assai frequente nella sanità privata: il tentativo della struttura di “aggirare” l’architettura della Legge Gelli facendo ricadere sul sanitario la responsabilità delle proprie azioni oltre i limiti previsti dalla legge Gelli mediante apposite previsioni contrattuali.

Il fatto 

Con ricorso ex art. 282-decies c.p.c., ritualmente depositato, i congiunti (figlio e moglie) di un paziente deceduto presso la struttura sanitaria privata resistente agivano per ottenere il risarcimento iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Lamentavano l’errata prescrizione e l’errata esecuzione dell’intervento di angioplastica, con omessa diagnosi di una lesione arteriosa intervenuta durante l’operazione. 

La struttura contestava nel merito gli addebiti e chiamava in causa il chirurgo cardiologo al fine di esercitare, in caso di accertamento della responsabilità, l’azione di regresso. 

Il professionista chiamato in causa (e la compagnia assicuratrice coinvolta) eccepivano il difetto dei presupposti previsti dalla L. Gelli per il loro coinvolgimento. 

Il Tribunale di Bologna, con Sent. n. 2446 del 17 marzo 2026, richiamava gli esiti della CTU medico-legale espletata in corso di causa, dichiarava la struttura responsabile del decesso del paziente, rigettando la rivalsa della struttura nei confronti del medico. 

 

La domanda di rivalsa della struttura sanitaria 

La struttura sanitaria proponeva, costituendosi, la rivalsa nei confronti del medico e della sua assicurazione, ponendo a fondamento la clausola contrattuale contenuta nel contratto di collaborazione che obbligava il professionista “..a tenere la Struttura sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni prodotti da lui stesso, cagionati a sé e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto.” 

Tuttavia, veniva eccepito dai chiamati e rilevato dal Tribunale che tale clausola, per come formulata, non rispettava il contenuto dell’art. 9 della L. Gelli. La disposizione, infatti, prevede che siano le strutture a rispondere nei confronti del paziente anche per l’operato dei propri professionisti (cuius commoda eius et incommoda), con possibilità di agire in regresso nei confronti di questi ultimi solo in caso di dolo o colpa grave. 

Ed anche esaminando i fatti di causa secondo la prescrizione normativa sopra citata la rivalsa non poteva trovare accoglimento, in quanto la CTU aveva escluso che la condotta dell’operatore sanitario integrasse una ipotesi di colpa grave, da intendersi quale negligenza inescusabile, trascuratezza grave e macroscopica violazione dei doveri professionali. 

 

La disciplina dell’art. 9, comma 6, L. Gelli in tema di rivalsa e regresso 

La struttura sanitaria privata, una volta convenuta in giudizio dal paziente danneggiato o dai suoi congiunti, può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, dinanzi al giudice ordinario: 

  • proponendo la domanda nel giudizio già instaurato dai danneggiati (come nel caso di specie);  
  • instaurando un autonomo giudizio successivamente al risarcimento, entro un anno dal pagamento.  

La decisione pronunciata e/o la transazione intervenuta nel giudizio promosso contro la struttura o la compagnia assicuratrice non fanno stato nel giudizio di rivalsa, ove l’esercente non sia stato parte. 

Nella norma sussiste, inoltre, un limite quantitativo alla rivalsa o al regresso, pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ove l’operatore sanitario sia dipendente e la condotta sia connotata da colpa grave. 

Tale limite non si applica (art. 10, comma 2) nei casi di dolo, né quando l’esercente svolga la libera professione: 

  • al di fuori delle strutture;  
  • all’interno delle stesse in regime libero-professionale;  
  • ovvero avvalendosi della struttura nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (in regime intra o extramoenia).  

 

Osservazioni 

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di rivalsa della struttura non solo per la nullità della clausola contrattuale, in quanto contraria alla disciplina della L. Gelli, ma anche esaminando il caso secondo l’art. 9 sopra citato per l’assenza del requisito del dolo o della colpa grave nella condotta del medico, da quanto emerso in sede di CTU. 

Per completezza, si segnala che ulteriore presupposto di procedibilità per l’esercizio dell’azione è la comunicazione, da parte della struttura sanitaria al medico, ai sensi dell’art. 13 della L. 8 marzo 2017, n. 24, dell’instaurazione del giudizio civile e/o dell’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, entro il termine di 45 giorni.