In presenza di determinati e specifici elementi il contratto di trasporto, a prescindere dal nomen juris utilizzato, deve essere qualificato come appalto di servizi (di trasporto), con applicazione della solidarietà tra committente e appaltatore di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003.

Corte di Appello di Brescia 14.12.2017

La Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, riprendendo quanto già affermato dalla Suprema Corte (Cass: 14.7.2015, n. 14670; 13.3.2009; n. 6160, 29.4.1981, n. 2620) in merito agli elementi rilevanti per la sussistenza di un appalto, ha rilevato che un contratto da cui nasce un rapporto unico e omnicomprensivo, tra una società che esercita attività di trasporto per conto terzi e una ditta, debba essere qualificato come tale qualora il servizio prestato sia configurato da prestazioni continuative e ininterrotte di un servizio complesso, anche mediante una pianificazione e predeterminazione dell’esecuzione delle attività.

Nel trasporto, invece, rileverebbe la singola attività diretta al risultato, dato che, in quel contratto, “una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro” (art. 1678 c.c.)

Il caso

Nella fattispecie, il trasportatore-appaltatore aveva un’organizzazione di mezzi propri per lo svolgimento di prestazioni corrispondenti alle esigenze del committente, che non potevano assolutamente essere considerate né occasionali né episodiche.

Inoltre, il contratto prevedeva una serie indeterminata di servizi di trasporto e altre prestazioni, che non potevano certo essere individuate come accessorie (riscossione di contrassegni e restituzione del loro incasso), con un corrispettivo stabilito secondo specifiche tariffe.

Nel caso di specie la Corte di Appello – “al di là del nomen juris utilizzato” (contratto di trasporto) – ha ritenuto evidente che, a fronte della presenza di precisi indicatori, il contratto intercorso debba qualificarsi come un appalto di servizi di trasporto.

La Giurisprudenza sul tema

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.,14670/15 cit.) la ricorrenza di un appalto, anziché di un semplice contratto di trasporto, postula la presenza di una serie di trasferimenti collegati e organizzati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto. Connotati rivelatori di tale organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nel carattere di prestazioni continuative, con pattuizione di un corrispettivo unitario, nell’assunzione dell’organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore. Ne deriva che il contratto in esame esulerebbe dal tipo legale del trasporto, avendo la sua essenza non nel trasferimento di cose, ma nell’organizzazione del relativo servizio.

Inoltre, a conferma della decisione della Corte di Brescia, nel contratto descritto dalla norma del codice si ha uno specifico e tipizzato servizio, mentre nel nostro caso questa non è più l’unica prestazione assunta dal vettore (Cass.,13.3.2009, n. 6160 cit).

Risulta quindi evidente come la decisione sostenga che ogni trasporto continuativo sia, per sua natura, organizzato e quindi necessariamente si debba risolvere in un appalto. In concreto, il contratto di trasporto non potrebbe essere mai continuativo e, di conseguenza, configurare un rapporto di durata in senso tecnico, in quanto si esaurisce nella singola prestazione “trasporto” (contratto ad adempimento istantaneo anche se spesso ad esecuzione prolungata) senza soddisfare un interesse durevole del committente. Diversamente la prestazione dedotta in appalto può essere continuativa quando ha ad oggetto una organizzazione complessiva dell’attività e include una molteplicità di altri servizi connessi.

Quindi, nell’ipotesi di sussistenza di tali elementi, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003,  la società non può che essere considerata una committente ex art. 1655 c.c. a tutti gli effetti; con la conseguenza che sarà solidalmente responsabile nei confronti dei lavoratori subordinati della ditta.