Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 41), sono stati aggiornati gli importi di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e all’attività dell’esercente la professione sanitaria e delle strutture sanitarie o sociosanitarie.

Contenuto e criteri dell’aggiornamento

Il decreto ha provveduto all’adeguamento degli importi tabellari sulla base dei parametri normativamente previsti, tenendo conto:

  • delle tavole di mortalità ISTAT 2023;
  • del saggio degli interessi legali fissato al 2% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
  • l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025, che ha subito una maggiorazione dell’1,7% rispetto al mese di aprile 2024.

L’aggiornamento è stato adottato previo parere dell’IVASS, che ha trasmesso i prospetti tecnici aggiornati della tabella unica nazionale.

 

Quadro normativo di riferimento

Il decreto si inserisce nel sistema delineato dal Codice delle assicurazioni private. In particolare, l’art. 138 disciplina la tabella unica nazionale del valore pecuniario del punto di invalidità permanente per le lesioni di non lieve entità, stabilendo che il valore economico di ciascun punto, comprensivo dei coefficienti di variazione correlati all’età del soggetto leso, sia determinato secondo criteri predeterminati, tra i quali assume rilievo centrale il principio della decrescenza del valore del punto in funzione dell’età, calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e rivalutata al tasso dell’interesse legale.

Il comma 5 del medesimo art. 138 impone l’aggiornamento annuale degli importi tabellari mediante decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT. Un analogo meccanismo è previsto dall’art. 139, comma 5, al fine di assicurare il coordinamento sistematico con il valore del primo punto di invalidità per le lesioni di lieve entità.

Come noto, in attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 – avente ad oggetto il regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l’art. 1, comma 2 del citato decreto – che demanda espressamente al decreto ministeriale, sentito l’IVASS, l’aggiornamento annuale della Tavola 1.B. dell’Allegato I e delle tabelle di cui all’Allegato II.

 

Tabelle aggiornate

Il Decreto MIMIT 10 dicembre 2025 ha pertanto disposto, con decorrenza dal mese di aprile 2025:

  1. a) l’aggiornamento della Tavola 1.B. dell’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Allegato I) – coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso;
  2. b) l’aggiornamento delle tabelle di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del medesimo D.P.R. (Allegato II), comprendenti:
  • la tabella unica nazionale del danno biologico per invalidità permanente articolata negli scaglioni 10–40, 41–70 e 71–100 punti;
  • la tabella unica nazionale comprensiva della componente morale del danno non patrimoniale, con previsione di aumento minimo, medio e massimo per ciascun intervallo di invalidità.

 

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