Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 C.D.A
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 235 del 16 Ottobre 2014, in linea con quanto già statuito dalla Corte di giustizia della Unione Europea (con sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12 che ha escluso la prospettata incompatibilità dell’art. 139 cod. ass. con le direttive europee) ha ritenuto manifestamente non fondata la censura di violazione dell’art. 3 Cost..
Una disparità di trattamento − in presenza di identiche (lievi) lesioni riportate da vittime di incidenti stradali e soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa − è smentita dalla constatazione che, nel sistema, solo i primi possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.
Né la diversa incidenza, che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, viene trascurata dal comma 3 dell’art. 139 C.d.A., in virtù del quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».
La Corte ha ulteriormente argomentato, precisando che, se pure l’art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” senza menzionare anche il “danno morale” , quest’ultimo − quale sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato − «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» (v Cass SU 26972/08).
La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendone in concreto i presupposti, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.
Nemmeno può ritenersi illegittima, secondo la Corte, una diversa e inferiore quantificazione del risarcimento (nel caso di danni che derivino da RCA), risultando evidente la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori alla base della disciplina.
Il sistema vigente di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – propone il contemperamento di tali contrapposti interessi e supera certamente il vaglio di ragionevolezza.
L’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno − attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.