Imposta di registro – solidarietà – art. 54 e art. 57 del d.p.r. 26.04.1986 n. 131

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 57 del d.p.r. n. 131/1986 la società assicuratrice evocata in garanzia e manleva dall’assicurato che però sia parte solo in senso formale del giudizio, rimanendo estranea al rapporto giuridico dedotto e cristallizzato con la sentenza, non può ritenersi obbligata a partecipare delle spese di registrazione della sentenza.

La pronunzia in commento trae origine dal ricorso proposto da un società assicuratrice avverso l’avviso di accertamento d’infrazione per l’omessa registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale romano.
Deduceva il ricorrente l’illegittimità del provvedimento (omessa motivazione nonché  violazione e falsa applicazione dell’art. 54 co. V, T.U.I.R.) per aver richiesto l’amministrazione la corresponsione dell’intero importo a tutti i coobbligati; nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.p.r. 26.04.1986 n. 131 stante l’estraneità della stessa assicuratrice allo specifico rapporto giuridico dedotto in quel giudizio e conclusosi con sentenza di condanna dei soli convenuti.
La Commissione adita, sposando appieno l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Cassazione civile  sez. trib. – 15 maggio 2006 – Sent. n. 11149; De Jure), accoglie il ricorso proposto dalla compagnia rilevando che l’imposta di registro non colpisce l’atto in quanto tale bensì il rapporto giuridico sottostante.

Pertanto le parti fra le quali è sorto un determinato rapporto non possono raffigurarsi come soggetti dell’imposta dovuta per uno diverso e distinto per il solo fatto – meramente formale – della partecipazione al processo.
Di conseguenza, alla stregua di tale criterio, non può ravvisarsi il presupposto dell’obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta di registro nei confronti di quel soggetto, solo formalmente parte, ma sostanzialmente rimasto estraneo al rapporto considerato in sentenza e che ha formulato domande non aventi immediato fondamento sul sottostante rapporto e per tali ragioni la Commissione adita ha accolto il ricorso[1].
Nel caso in esame il giudizio era stato promosso, nelle more di una procedura concorsuale, dallo stesso “fallimento” contro il proprio curatore ed il suo legale per negligenze nei rispettivi incarichi.

La compagnia, convenuta quale assicuratrice del difensore, era risultata vittoriosa nonostante la condanna dei professionisti.
La ratio di tale interpretazione della norma (art. 57 del d.p.r. n. 131/1986) è evidentemente da ricercarsi nella circostanza che in ipotesi come quella verificatasi nel caso di specie, non è individuabile quell’indice concreto di “arricchimento” che è posto alla base di ogni imposizione tributaria e che è deducibile, per l’appunto, esclusivamente dal collegamento fra i soggetti medesimi e le fattispecie dedotta.

Avv. Rosario Cristarella
 

[1] Il relatore infatti sul punto precisa “Le parti in causa” soggette all’imposta non possono essere né letteralmente né, tantomeno, razionalmente intese nel senso di persone che figurano in qualsiasi qualità all’atto cui è racchiuso il rapporto colpito dall’imposta ma solo nel senso di “persone fra le quali è interceduto il suddetto rapporto”