La vicenda, anche processuale, è, nella sostanza, particolarmente semplice.
Procedimento per convalida di sfratto per morosità, iniziato dalle parti chiamate all’eredità dell’usufruttuario locatore. La conduttrice si oppone, perché: a) manca la piena prova della qualità di eredi, b) previa disdetta, si assume che il bene sia stato rilasciato, c) se del caso l’azione andava rivolta alla propria madre che lo occupava. L’esposizione ammontava a circa € 12 mila.
In assenza di prova scritta a sostegno dell’opposizione, i cui motivi il giudice liquida in poche battute, viene: – emessa l’ordinanza; – fissata la data di prosecuzione della causa con l’ordinario rito locatizio; – ma previo esperimento del tentativo di mediazione. Che nessuna delle due parti attiva.
La resistente, con la memoria integrativa, eccepisce allora l’improcedibilità del giudizio. Che viene sì pronunciata, ritenendo – però – che l’ordinanza possa conservare tutta la sua efficacia.
Prima di poche considerazioni, sulla fondatezza della soluzione adottata, va segnalato come la decisione vada, in qualche modo, in consapevole dissenso rispetto alle SU 19596/20 ed alla cd riforma Cartabia. Oltre che, e sembra quasi inutile ribadirlo, rispetto alla disciplina che regolamenta la Mediazione.
Questo il cuore della motivazione, che è opportuno trascrivere qui di seguito (e lo facciamo alla lettera): “Orbene, l’ordinanza di rilascio, pur essendo pacifico non avendo natura di giudicato sostanziale, non ha natura cautelare, né strumentale rispetto alla decisione definitiva di merito e pertanto sopravvive nel caso in cui il procedimento si estingua per qualsivoglia motivo”.
A sostegno, si citano due sentenze di legittimità (Cass 2619/90 e Cass 4319/91), la seconda delle quali precisa, anche, come la parte conduttrice resti pur sempre libera di promuovere un altro giudizio per fare, in questo modo, delibare e decidere tutte le proprie eccezioni che, in precedenza, erano state soltanto sommariamente esaminate.
Il problema, forse, deriva anche dalla risalenza nel tempo di quei precedenti di legittimità. Ci trovavamo in un momento in cui, in pratica sempre, la prima fase si svolgeva davanti ad una Pretura, mentre – per la prosecuzione del giudizio – occorreva riassumere la causa davanti ad un Tribunale. Aveva allora certo senso ritenere che, interessato a farlo, fosse sempre e comunque l’inquilino, se confidava nella bontà delle sue motivazioni. Ma le due fasi rimanevano ben distinte, ferma restando l’inidoneità dell’ordinanza (appunto: provvisoria, come rimane anche oggi) ad acquisire la natura di giudicato nella sostanza. Tanto che la giurisprudenza ha cominciato a variare il proprio orientamento da quando il giudizio è diventato, sostanzialmente, quasi un contenzioso unico.
E, proprio con riferimento a casi di mediazione non esperita, si possono ricordare le sentenze dei Trib. di Roma 23/4/15 n. 7194 e Milano 18/2/16 n. 2111.
Ci troveremmo, quindi, di fronte ad una pronuncia (che, magari, ha risolto al meglio, nel senso: senza necessità di ulteriori appesantimenti, il caso concreto), ma destinata a restare isolata?
Potrebbe essere così, mentre va ricordato come la soluzione normativa, sempre a valle delle SU (intervenute proprio in un procedimento monitorio), operi nello stesso modo anche nel caso ci si opponga ad un decreto ingiuntivo; quando – supponiamo sia stata concessa la provvisoria esecuzione alla prima udienza – la controversia dovrà proseguire.
Ma siamo in un momento in cui la semplificazione dovrebbe imperare, per tacere del sempre necessario contenimento del numero dei giudizi; dovremmo, allora e forse, riflettere meglio su quei casi in cui le opposizioni possano risultare palesemente pretestuose. E, in tutte queste evenienze, la leva delle spese di soccombenza e dell’art.96 cpc risulta un rimedio che è soltanto teorico.
Rimane un fatto: oggi, anche in mancanza di serie ragioni sulle quali vengano incentrate le proprie ragioni, chi contesta le pretese costringe il locatore, o il creditore, ad una tripla fase della causa.
La prima, a contraddittorio eventuale, una seconda, contenziosa vera e propria, inframezzata dalla, necessaria, mediazione.
Peraltro, a confutare l’apparente estemporaneità della soluzione adottata nel caso concreto, deve essere ricordato come anche altre pronunce di Tribunale (tra cui: Massa 28/4/22, Monza, Napoli, Milano 20/8/20, più risalente B. Arsizio 16/6/12, non sappiamo quanto nella consapevolezza delle ultime considerazioni, ma rimane determinante se ante o post Cartabia) già abbiano, e in base ad analoghi principi, ritenuto che l’ordinanza provvisoria – proprio in quanto tale – possa “sopravvivere” all’estinzione del giudizio.