IL CASO
Un alunno ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un infortunio verificatosi durante l’orario scolastico, precisamente nel corso di un’ora di supplenza.
Secondo la ricostruzione dell’attore, lo studente si sarebbe fratturato il braccio giocando a “braccio di ferro” con un compagno di classe, contestando all’insegnante supplente un’omessa supervisione della classe.
Il Ministero si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo l’inammissibilità della prova testimoniale proposta dall’attore ritenendo i capitoli inidonei a costituire oggetto di prova per come erano stati formulati, coinvolgendo la propria Compagnia Assicurativa.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha ammesso solo la prova testimoniale proposta da quest’ultima ritenendo invece inammissibile quella formulata dall’attore. L’unico testimone escusso quindi, il docente presente in aula al momento del fatto, ha riferito di essere intervenuto tempestivamente per interrompere il gioco e di non essere in grado in grado di confermare la partecipazione dell’attore all’attività ludica.
Con la sentenza n. 2231 del 6 maggio 2025, il Tribunale di Venezia, ha rigettato la domanda attorea evidenziando la mancata dimostrazione dei presupposti di fatto necessari per configurare la responsabilità scolastica invocata.
LA DECISIONE
Secondo la consolidata giurisprudenza formatasi sul tema, il caso di specie deve essere inquadrato nell’alveo della responsabilità contrattuale avendo ad oggetto il danno cagionato da un alunno a sé stesso durante l’orario scolastico, che si differenzia dall’ipotesi in cui sia l’alunno a cagionare il danno a un terzo, riconducibile, quest’ultima, alla responsabilità ex art. 2048 c.c. (si veda in particolare, Cass. civ., Sez. Unite, 27/06/2002, n. 9346).
Trova quindi applicazione il criterio di imputazione di cui all’art. 1218 c.c., con la conseguenza che spetta all’alunno (o ai suoi genitori) provare l’accadimento del fatto dannoso nel contesto scolastico e la sua riconducibilità ad una condotta omissiva del personale docente (si vedano ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/01/2024, n. 2114 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/02/2023, n. 5118).
Una volta assolto tale onere, spetta all’amministrazione scolastica, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l’evento è dipeso da causa non imputabile o da fatto imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, l’attore non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico. Infatti, la mancata ammissione della prova testimoniale da questo articolata ha inciso decisamente sull’esito del giudizio, rendendo incontestata la versione dei fatti offerta dall’unico testimone sentito, il quale ha escluso sia la partecipazione diretta dell’alunno al gioco sia una condotta omissiva del docente in termini di sorveglianza, con il conseguente rigetto della domanda.
La sentenza in esame rappresenta un chiaro esempio di rigore nell’applicazione del principio dell’onere della prova, specialmente nei giudizi di responsabilità civile scolastica, che, pur ancorati a una matrice contrattuale, impongono all’attore precisi doveri probatori.
Questo conferma l’importanza di un’attenta pianificazione della fase istruttoria affinché sia conforme ai criteri di ammissibilità, onde evitare preclusioni processuali che possano compromettere irreversibilmente il giudizio.