Con ordinanza 14471/2022 la Cassazione ha stabilito che la responsabilità della struttura sanitaria verso i parenti della vittima primaria che agiscano per far valere solo domande azionate iure proprio (cioè per danni riflessi) ha natura extracontrattuale,  con il corollario della durata quinquennale della prescrizione.

La cassazione, inoltre, ha confermato differenziato la posizione dei parenti che agiscono per danni riflessi da quella del nascituro in quanto quest’ultimo rientra nella categoria dei terzi protetti da contratto e, quindi, ha confermato che il rapporto che si instaura tra quest’ultimo e la struttura ha natura contrattuale.