Con la recente pronuncia a S. U. del 6 aprile 2023 n. 9479 la Corte di Cassazione, ricorrendo alla propria funzione nomofilattica, ha enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c; riscrivendo – sostanzialmente – una norma del codice di rito per armonizzare il diritto nazionale a quello comunitario.
Il tema è quello della tutela del consumatore nell’esecuzione forzata, fondata su titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto, emesso in virtù di un contratto di fideiussione che derogava alla competenza territoriale.
La questione è la seguente: può un decreto ingiuntivo, appunto non opposto, considerarsi definitivo quando il contratto che ne è alla base contiene clausole abusive, senza che il Giudice abbia svolto su di loro alcuna indagine e manchi al riguardo ogni motivazione?
La Corte di Cassazione ha dato risposta negativa, sostenendo non possa formarsi giudicato su questioni che non sono state esaminate e decise, per cui la mancanza di motivazione nel decreto ingiuntivo in punto di valutazione sulla vessatorietà delle clausole e – specialmente – il mancato avvertimento circa la possibilità di farla valere solo entro un certo termine, configurano un’ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore” (art. 650 cpc); riconoscendo la conseguente facoltà al debitore consumatore, sebbene già destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva.
Così statuendo, come anticipato, gli ermellini – con un ragionamento complesso – hanno armonizzato il diritto comunitario in tema di tutela del consumatore (segnatamente la direttiva 93/13/CEE così come interpretata dalla CGUE con quattro pronunce: sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) con il diritto interno, indicando agli operatori del diritto il rimedio da adottare, a seconda delle diverse fasi in cui ci si può trovare.
Pro futuro: statuendo che il giudice del monitorio deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; istruendo la domanda compatibilmente alla propria funzione di giudice a cognizione sommaria e rigettando il ricorso se l’istruzione si presenta particolarmente complessa o se accerta l’esistenza di clausole abusive. Al contrario, dovrà emettere ingiunzione di pagamento motivando in ordine alla loro assenza e avvertendo espressamente il debitore che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo di clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Nella fase esecutiva il GE, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere di controllarne la eventuale presenza con effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, di informare le parti, avvisando il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sul provvedimento emesso. Il tutto, previa sospensione dell’esecuzione.
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito (solo per il profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che quell’accertamento potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito.