Il pignoramento revocatorio di cui all’art. 2929 bis c.c. può avere ad oggetto tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario, comprese quindi le quote di s.r.l. (Tribunale di Milano, Ordinanza del 22 gennaio 2020)

 

Il fatto. Una Associazione, nel corso di un procedimento di esecuzione, aveva notificato un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 2929 bis c.c., sottoponendo a vincolo espropriativo le quote di una s.r.l. oggetto di donazione. Il donante si opponeva, deducendo l’inapplicabilità della procedura prevista dalla norma all’atto di donazione di quote, non trattandosi di “bene immobile o mobile iscritto in pubblico registro”. Il G.E., in accoglimento dell’istanza, sospendeva la procedura esecutiva, sull’assunto che il carattere eccezionale del pignoramento revocatorio non ne consentiva l’applicazione ai trasferimenti soggetti ad un regime pubblicitario differente dalla trascrizione ex art. 2643 c.c. L’Associazione impugnava l’ordinanza chiedendone l’integrale revoca.

 

La decisione. Il Tribunale meneghino, nell’accogliere il reclamo, ha precisato che devono ritenersi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929 bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.

 

Il punto di maggiore interesse.

Il provvedimento in epigrafe va segnalato per il particolare rilievo teorico della questione trattata, nonché per i conseguenti profili operativi.

La problematica, oggetto di robusta elaborazione dottrinale, concerne l’applicabilità dell’istituto di nuovo conio di cui all’art. 2929 bis c.c., efficacemente definito pignoramento revocatorio, agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto le partecipazioni sociali nelle s.r.l.

Muoviamo da una considerazione di carattere generale: la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla natura giuridica della quota di partecipazione, ha precisato che si tratta di bene mobile immateriale sussumibile nell’art. 812 ultimo comma c.c., privo del profilo della realità, che comprende un complesso di diritti e doveri aventi natura personale ed obbligatoria.

Dopo aver compiutamente analizzato la struttura del rimedio, ispirato in buona sostanza a contrastare gli abusi delle destinazioni patrimoniali, accelerando il soddisfacimento delle ragioni creditorie, il Tribunale di Milano si è soffermato sul “dubbio interpretativo sorto a causa di un difetto di coordinamento insito nel dato testuale”, che si anniderebbe nel riferimento unicamente alla “trascrizione”, senza alcun richiamo anche alla “iscrizione”. Nell’avviarsi alle conclusioni, il Giudice, concentrando nuovamente l’attenzione sul dettato normativo, nella parte in cui fa riferimento ai “pubblici registri”, non esita nell’affermare che “devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese”. La conclusione è quindi giustificata da una lettura estensiva della norma, che colmerebbe, a dire del Tribunale, il difetto di coordinamento della disposizione.

Ad una attenta analisi, alla medesima conclusione si giunge anche attraverso l’esame della ragione giustificatrice su cui riposa il meccanismo delineato dall’art. 2929 bis c.c.: l’inversione del rapporto tra processo di cognizione e processo esecutivo permette al creditore di scavalcare le lungaggini del giudizio revocatorio, offrendogli la possibilità di pignorare direttamente il bene (immobile o mobile registrato), introducendo una sorta di inefficacia temporanea e relativa ex lege. Vi è quindi una presunzione legale (limitata nel tempo) del carattere “frodatorio” degli atti elencati dalla norma, con la precipua finalità di garantire il rispetto del principio generale di cui all’art. 2740 c.c. E’ evidente che anche l’atto dispositivo a titolo gratuito avente ad oggetto quote di s.r.l., bene mobile immateriale iscritto comunque in un registro pubblico (sebbene per diversi effetti e finalità) non può che soggiacere al rimedio in parola, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Ragionare al contrario significa offrire al debitore la ghiotta occasione di conferire un immobile in società e successivamente donare le quote ad un terzo, sottraendosi così al rimedio del pignoramento revocatorio, in aperto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore.

Merita segnalare che il medesimo dibattito è sorto in tema di fondo patrimoniale: anche l’art. 167 c.c., nel disciplinare i beni conferibili in fondo, fa riferimento a “determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di crediti”. L’orientamento civilistico espresso dal Notariato del Triveneto ha tuttavia chiarito che sono liberamente conferibili in fondo le quote di s.r.l., risultando soddisfatta l’esigenza di portare a conoscenza dei terzi l’esistenza del vincolo segregativo, in linea con una prassi avallata dai Registri Imprese oramai da diversi anni.