Con l’ordinanza n. 24310 del 1° settembre 2025, la Corte di Cassazione ha cristallizzato i criteri per il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ribadendo che l’accertamento di tale voce di danno richiede non solo la dimostrazione di una riduzione della capacità lavorativa specifica, ma anche una concreta diminuzione della capacità di guadagno del professionista. 

Ai fini del riconoscimento del danno è, inoltre, necessario valutare l’andamento complessivo dei redditi percepiti negli anni successivi al fatto illecito, non potendo una lieve flessione riferibile a un singolo anno costituire, di per sé, indice sufficiente dell’esistenza del pregiudizio patrimoniale. 

Il caso 

Il danneggiato ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorso durante una battuta di caccia, in cui era stato accidentalmente ferito dalla rosa di pallini esplosi dal fucile del convenuto. L’azione è stata proposta, in via surrogatoria, anche nei confronti della Compagnia assicuratrice del responsabile. 

Secondo quanto dedotto dall’attore, le lesioni fisiche riportate a seguito del sinistro avevano determinato conseguenze rilevanti non soltanto sul piano dell’integrità psicofisica, ma anche sotto il profilo economico. In particolare, veniva lamentata una significativa riduzione della capacità lavorativa, con conseguente decremento del reddito prodotto nell’esercizio dell’attività professionale di medico chirurgo. Su tali basi, l’attore ha chiesto il risarcimento sia del danno non patrimoniale, sia del danno patrimoniale da lucro cessante. 

In primo grado, il Tribunale di Grosseto, con sentenza non definitiva, ha dichiarato l’esclusiva responsabilità del convenuto per l’evento dannoso, condannandolo, in solido con la Compagnia assicurativa, al risarcimento di € 130.050,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 22.624,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante. Successivamente, con sentenza definitiva, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di ulteriori € 335.479,84 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante. 

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso integralmente la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante. 

Il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. 

Motivi della decisione 

La Corte di Cassazione, nel rigettare i primi tre motivi di ricorso, ha rilevato come la Corte d’Appello di Firenze abbia correttamente escluso la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante sulla base delle risultanze della CTU. 

Dall’esame peritale era, infatti, emerso che, sebbene l’attività lavorativa del danneggiato avesse subito un sostanziale mutamento, essendosi ridotta l’attività chirurgica, sotto il profilo reddituale non vi era stata alcuna effettiva diminuzione dei proventi percepiti, poiché è parallelamente aumentata l’attività ambulatoriale e si sono ridotte le spese sostenute.  

In sostanza i redditi della parte danneggiata, negli anni successivi al sinistro sono rimasti sostanzialmente invariati. 

Tenendo conto di tale aspetto, la Corte territoriale ha correttamente escluso che i redditi della parte danneggiata avessero subito una reale contrazione a seguito del sinistro, in quanto la riduzione della capacità lavorativa specifica non si era tradotta nella correlativa diminuzione della capacità di guadagno del professionista, il quale continuava a svolgere un’attività conforme alle proprie attitudini e idonea alla produzione di reddito. 

Inoltre, il Supremo consesso ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia correttamente valutato la situazione reddituale complessiva. Infatti, è stata ritenuta rilevante la stabilità della dimensione complessiva dei redditi nel periodo complessivamente preso in esame, piuttosto che la specifica entità di essi in ciascun singolo anno. Non essendosi registrata un’effettiva flessione della capacità reddituale dell’attore dopo l’incidente, la Corte territoriale ha correttamente considerato come fisiologici gli scarti di entità marginale e di carattere non costante nel reddito dichiarato annualmente dal danneggiato, escludendone la rilevanza quale espressione di una diminuita capacità reddituale.