Non è sufficiente produrre il provvedimento dell’autorità di vigilanza ma occorre nello specifico provare che le garanzie sottoscritte in un determinato periodo siano frutto di un’intesa a monte tra i diversi istituti di credito. Nel caso di fideiussioni sottoscritte in data anteriore sia al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia del 2/5/2005 sia all’ambito temporale dell’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia in veste di autorità antitrust, mancando un accertamento in sede amministrativa dell’intesa illecita grava sulla parte attrice, fornire idonea allegazione e prova dell’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990.
Il Tribunale di Roma Sez. XVII – Sezione Imprese, con la Sentenza n. 6749/2023 pubblicata il 28/04/2023 ha rigettato le domande attoree volte alla declaratoria di nullità delle fidejussioni omnibus in quanto “gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse”.
Gli attori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata nell’anno 1992, aumentata con successivi atti integrativi e poi diminuita con atto del 2014, a garanzia delle obbligazioni assunte da una s.r.l. nei confronti della Banca.
Il Tribunale Ordinario con ordinanza aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda riconvenzionale in favore della sezione specializza in materia di imprese del Tribunale di Roma.
Riassunta la domanda riconvenzionale avanti all’ufficio giudiziario competente gli attori deducevano la nullità totale o, in subordine, parziale, limitatamente alla deroga convenzionale all’art. 1957 c.c., delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, giusto il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che aveva ritenuto invalido lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8.
Preliminarmente il Tribunale di Roma con la sentenza in commento ha dichiarato che sussiste “la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l’azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).”
Nel merito delle domande attore il tribunale capitolino espressamente dichiara di aderire ai principi di diritto pronunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 e all’orientamento giurisprudenziale conforme a tali principi, “pur nella consapevolezza dell’estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di «nullità parziale»”.
In applicazione della regola codicistica di cui all’art. 1419 c.c. la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; al contrario, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Fatte tali premesse i giudici della sezione specializzata in materia di imprese evidenziano che “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario.”
Nel caso di specie, accertato che la parte attrice avrebbe comunque prestato la garanzia personale anche in assenza delle clausole contestate, il collegio rileva che le fideiussioni contestate sono state stipulate nel 1992, quindi, “risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d’Italia il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on, ma anche all’ambito temporale dell’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l’utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la Banca d’Italia intrapreso l’istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l’8/11/2002.
Nel caso di specie, trattandosi di fidejussioni sottoscritte nel 1992, mancando un accertamento in sede amministrativa dell’intesa illecita “gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse.”
A nulla rilevano le numerose fideiussioni omnibus versate in atti dagli attori, le quali, evidenziano i giudici, sono state stipulate prevalentemente in data successiva all’inizio dell’istruttoria della Banca d’Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005, mentre le tre fideiussioni prodotte e risalenti, rispettivamente, al 14/10/1992, al 15/4/1996 ed al 26/9/2000 non sono idonee a comprovare la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle fideiussioni oggetto del giudizio.
Come nel caso di specie, ove la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all’emissione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d’Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall’accertamento della prova specifica dell’intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell’autorità amministrativa.
Le fideiussioni sub judice risalgono a una data anteriore (1992) alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell’ABI (2002-2003) oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d’Italia: “non può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell’organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell’accertamento dell’intesa illecita da cui gli attori fanno discendere la nullità delle fideiussioni da loro prestate.”
In mancanza di prova che le fideiussioni controverse siano contratti a valle di un’intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell’accertamento di un’intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello sottoscritto dagli attori, la domanda di nullità parziale delle fideiussioni va disattesa.
Il Tribunale di Roma, inoltre, non ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte degli attori “che con le integrazioni delle originarie fideiussioni siano state rinegoziate le condizioni economiche in conformità con lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI ed oggetto dell’istruttoria da parte della Banca d’Italia, sfociata nell’emanazione del provvedimento n. 55/2005.”
Ne è conseguito il rigetto delle domande attoree.