Con quattro pronunce separate, tutte dell’11 Novembre 2008, le Sezioni Unite hanno inteso dirimere il contrasto di orientamento venutosi a creare in merito alla configurabilità o meno di una autonoma voce di danno denominata danno esistenziale. Le decisioni hanno in comune quattro punti:
Con il primo, dopo una descrizione dei separati orientamenti venutisi a creare, le Sezioni Unite prendono in considerazione il concetto di danno non patrimoniale (n. 2) e con quattordici separati punti e partendo dalla interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c. c., formulano precise considerazioni in ordine alla sua natura, alle norme di riferimento, alla differenza con l’art. 2043 c. c., alle conseguenze che scaturiscono dalla diversa natura delle due norme.
All’esito di tale analisi, escludono possa ancora farsi riferimento ad una tripartizione di voci (danno biologico, morale ed esistenziale) sorta anteriormente alla ricordata interpretazione e fondata viceversa sulla riferibilità all’art. 2043 c. c., segnalando la divisione del danno in patrimoniale e non patrimoniale, e l’unitarietà di quest’ultimo (nell’ambito del quale confluiscono il danno biologico, quello morale e la lesione dei diritti inviolabili della persona, in tal modo individuati per mera finalità descrittiva).
Dopo avere esaminato il fondamento normativo del problema, le Sezioni Unite fanno riferimento al danno esistenziale (punto n. 3 e con ulteriori quattordici punti), all’apporto innovativo delle Sentenze “gemelle” del 2003 nell’interpretazione dell’art. 2059 c.c. e la finalità delle stesse che porta ad escludere la autonomia di tale voce di danno; la differente disciplina nella tutela delle situazioni a seconda che un fatto rivesta la natura di reato o meno, e il riferimento –in tale ultima ipotesi- ai diritti inviolabili della persona (danno biologico, lesione rapporto parentale, lesione del diritto alla dignità e integrità personale). Esaminando una serie di decisioni rese in precedenza rese, traggono conferma della tesi secondo cui il danno esistenziale in quei casi riconosciuto, altro non era che un danno non patrimoniale riferibile a diritto inviolabile della persona. Individuano i requisiti minimi essenziali per la liquidazione del danno nella gravità dell’offesa e nella serietà della lesione.
Con un ultimo e separato punto (il n. 4, con dieci ulteriori) le Sezioni Unite esaminano la configurabilità della separata voce di danno “esistenziale” nell’ambito della disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni. Preliminarmente confermano la possibilità del risarcimento del danno non patrimoniale e ne individuano il fondamento normativo. Esaminano poi le fattispecie dei contratti di protezione (per la responsabilità sanitaria e quella degli istituti scolastici) e del contratto di lavoro, segnalando che in tali ipotesi è configurabile il danno non patrimoniale (perché c’è un espressa previsione di legge che lo prevede o perché c’è lesione di un diritto inviolabile della persona). Anche per tale profilo si analizzano le diverse conseguenze che derivano dalla configurabilità dei fatti come reato e individua alcune situazioni in cui le diverse voci di danno si risolvono in duplicazione (es. tra danno da lesione del rapporto parentale e danno morale; tra danno morale e danno biologico).
In ultimo, evidenziano che il danno non patrimoniale ha natura di danno conseguenza e che come tale necessita di allegazione e prova (di qualunque natura mentre la voce danno biologico ha sempre necessità di valutazione medico legale).
Nello specifico le quattro decisioni hanno ad oggetto cause di diversa natura:

    • Sentenza n. 26972/08: in un caso di responsabilità sanitaria per un errore che aveva determinato una grave menomazione fisica, per la liquidazione di una voce di danno non patrimoniale denominato esistenziale ed invece liquidabile quale danno biologico;
    • Sentenza n. 26973/08: per il risarcimento del danno ai congiunti conseguente alla morte (avvenuta dopo appena 11 ore) del trasportato su di un autoveicolo, con richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale nelle voci del danno morale e del danno biologico iure hereditatis;
    • Sentenza n. 26974/08: per il risarcimento del danno ai congiunti conseguente alla morte dei due conducenti e di un trasportato, in una collisione tra veicoli, con liquidazione del danno non patrimoniale nelle voci del danno morale e del danno biologico iure hereditatis e con esclusione di una autonoma voce risarcibile di danno esistenziale;
    • Sentenza n. 26975/08: in un caso di responsabilità da immissioni rumorose eccedenti il livello di tollerabilità per il risarcimento del danno non patrimoniale nella voce del danno biologico piuttosto che quella di danno esistenziale.

Il testo integrale della sentenza SU n. 26972/2008 è visualizzabile sul sito dello studio legale nella sezione “Studi e pubblicazioni”.