Con decreto del 16 settembre 2025, il Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato alla Terza Sezione civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 363-bis c.p.c. per l’enunciazione di un principio di diritto.
Secondo quanto rilevato nel decreto presidenziale, il quesito posto dal Tribunale è di puro diritto ed è rilevante ai fini della decisione del giudizio, in quanto mira a stabilire se il D.P.R. 12/2025 consenta – o addirittura imponga – l’utilizzo dei parametri in esso previsti per la liquidazione equitativa del danno da lesioni c.d. macro-permanenti, nei casi previsti dall’art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 e dall’art. 7 della legge n. 24/2017, a prescindere dalla data del sinistro.
Nè si può ritenere che tale questione sia già stata risolta dalla Corte di Cassazione.
Viene infatti evidenziato come la giurisprudenza di legittimità esprima un orientamento favorevole all’applicazione del parametro tabellare vigente al momento della liquidazione del danno, indipendentemente dalla data dell’illecito, sulla base del principio secondo cui le tabelle non hanno natura normativa (tra le altre, Cass. nn. 7272/2012; 5013/2017; 25274/2020; 19229/2022; 37009/2022; 31868/2024; 8352/2024; 22183/2025).
Viene, inoltre, ricordato come la Corte si sia già espressa – con le sentenze nn. 28990/2019 e 31868/2024 – sull’applicazione immediata del parametro tabellare di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da malpractice medica avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Tuttavia, il Presidente sottolinea che tali pronunce riguardano esclusivamente il danno biologico di lieve entità, per il quale non è prevista una disposizione transitoria analoga a quella contenuta nell’art. 5 del D.P.R. citato. Inoltre, l’eventuale apertura all’applicazione analogica della T.U.N. ai danni macro-permanenti è stata affermata soltanto in un obiter dictum (Cass. n. 11319/2025).
La questione pregiudiziale risulta, poi, idonea a presentarsi in numerosi procedimenti, non solo per l’ampiezza del contenzioso relativo ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, ma anche perché – come correttamente rilevato dal giudice milanese – molte cause future potrebbero vertere esclusivamente sul criterio liquidatorio adottato.
Infine, il dubbio interpretativo sollevato è stato ritenuto riconducibile alla categoria della “grave difficoltà”, come dimostrato dalla varietà di orientamenti assunti dalla giurisprudenza di merito sulla portata applicativa della T.U.N.
Spetterà ora alla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione – per competenza tabellare in materia di risarcimento del danno – enunciare il principio di diritto.