Nell’incarico conferito al notaio per la ricezione dell’accettazione dell’eredità beneficiata non e’ compresa anche la successiva redazione dell’inventario entro i termini di legge, trattandosi infatti di “attività ben distinta che necessità di autonomo impulso”.
Come precisato dal Tribunale di Firenze con l’ ordinanza 703 ter del codice di procedura civile, depositata il 30 12 2022, “la redazione dell’inventario è difatti attività che si verifica solo per impulso della parte interessata. Per di più, all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non segue necessariamente la redazione dell’inventario, ben potendo l’erede porre in essere atti incompatibili con la propria condizione di erede beneficiato”.
Siamo lieti di segnalare che il Tribunale ha accolto le ragioni della nostra difesa, basate su precedenti della Corte di Cassazione.
ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE di trattazione scritta DELLA CAUSA n. r.g.
Oggi 28 dicembre 2022 alle ore 9,00 il giudice dott. Michela Biggi:
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, di seguito pronuncia le seguente
ORDINANZA ex art 703 ter cpc
Considerato in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c , ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza,
Marco Lantieri conveniva dinnanzi al tribunale di Firenze il notaio, per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare il
Notaio – a pagare l’importo di euro 44.594,06 (quarantaquattromilacinquecentonovantaquattro/06) – o quella
somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia – di cui all’ingiunzione di pagamento n.
TI8BIPP00099/2021, irrogata dall’Agenzia delle Entrate e da questa notificata in data 27.5.2021 e,
comunque, a rilevare indenne il cliente da ogni importo che egli abbia pagato o sia
obbligato a pagare per effetto di detta ingiunzione; – a restituire al cliente l’importo di
euro 1.200,00, da egli pagato a saldo della fattura n. 109 del 19.2.2019, per le motivazioni esposte
in narrativa. Con vittoria di esborsi e compensi della lite.”
Si costituiva in giudizio il notaio contestando di avere ricevuto dal cliente l’incarico di
redigere inventario dei beni ereditari della defunta zia di questi, nonché di aver espressamente
informato il cliente sui termini di scadenza di detto incombente.
Ritenuto in diritto
La domanda è risultata infondata, dunque va rigettata.
Dall’istruttoria svolta in via documentale risulta infatti provato che il Cliente aveva accettato l’eredità della defunta zia con beneficio d’inventario, ma che, a causa della mancata redazione dell’inventario, entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 487 c.c., era divenuto erede puro e semplice, dunque aveva esposto il proprio patrimonio personale al pagamento dei debiti della de cuius, tanto che nel maggio 2021 si vedeva recapitare intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per un importo di euro 44.594,06.
La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe riconducibile a condotta negligente del Notaio convenuto, la mancata redazione dell’inventario, non convince né risulta provata all’esito del presente giudizio. Risulta semmai dalla documentazione presente in atti che: lo studio notarile veniva contattato dal Cliente per ricevere un atto di accettazione con beneficio d’inventario quanto all’eredità della zia di questi e che il 31.10.2018, questi aveva accettato con beneficio d’inventario l’eredità della de cuius – che lo aveva nominato suo erede universale con testamento pubblico ricevuto dal medesimo Notaio .
Per quanto allegato in atti risulta infine provato che il predetto incarico professionale riguardava unicamente l’accettazione beneficiata e non anche la redazione del successivo inventario.
Solamente in data 19.2.2019 il Cliente, quando ormai il termine ultimo per effettuare l’inventario era spirato, contattava lo studio notarile chiedendo appuntamento per conferire l’incarico al Notaio per l’attività inventariale. La circostanza della tardività di detto conferimento d’incarico veniva tempestivamente comunicata dal Notaio al Cliente.
L’erronea tesi del ricorrente fa esclusivamente leva su di un presunto – ma non provato – automatismo tra ‘atto di accettazione beneficiata dell’eredità’ e ‘redazione dell’inventario dei beni ereditari’.
La tesi non ha alcun fondamento giuridico, né può essere assunta per la presente decisione.
La redazione dell’inventario è difatti attività che si verifica solo per impulso della parte interessata. Perdipiù, all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non segue necessariamente la redazione dell’inventario, ben potendo l’erede porre in essere atti incompatibili con la propria condizione di erede beneficiato.
Non solo, risulta documentato in atti che, sia nel primo contatto con lo studio notarile che in sede di ricevimento dell’atto di accettazione beneficiata dell’eredità, il pubblico ufficiale informò il Cliente sugli adempimenti successivi all’atto di accettazione mentre non v’è traccia nella comunicazioni successive inoltrate dal Cliente allo studio notarile di solleciti circa l’attività inventariale da effettuarsi. Mentre risulta inconfutabile che la richiesta di appuntamento presso lo studio notarile per redigere l’inventario veniva effettuata quando ormai il termine di tre mesi previsto dalla legge era già decorso.
Per concludere poi, dalle fatture emesse dallo studio notarile in questione (versate in atti) risulta evidente che l’oggetto dell’incarico ricevuto riguardava soltanto le seguenti attività, ivi espressamente specificate, ovvero: “accettazione beneficio d’inventario”, “dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiesta di registrazione del testamento pubblico”, “redazione e presentazione della denuncia di successione telematica”.
Non sono stati pertanto forniti dal ricorrente elementi probatori tali da ritenere che il Notaio abbia ricevuto anche l’incarico inventariale.
La redazione dell’inventario dei beni ereditari, come già sopra osservato, non discende automaticamente dal ricevimento dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario, ma è attività ben distinta che necessità di autonomo impulso (v. sul punto, sent. Cass. Civ. 19.7.2018, n. 19219).
Pertanto l’azione di responsabilità contrattuale promossa nei confronti del Notaio – sull’errato presupposto che questo abbia violato i propri obblighi professionali – deve essere rigettata perché infondata.
Va poi rigettata la domanda di restituzione dei compensi già versati allo studio notarile , posto che – per quanto sopra osservato – le attività professionali relative sono state svolte e fatturate. Né sul punto è mai stata sollevata alcuna contestazione.
Devono ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza, precisandosi che per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo della scaglione di riferimento (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00) in ragione della natura documentale del giudizio e dell’attività defensionale espletata nelle varie fasi in cui esso si è articolato.
PQM
Il Tribunale, visto l’art. 702 ter cpc,
rigetta la domanda e condanna il Cliente a rifondere al resistente Notaio le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.972,00 per compensi, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
Verbale chiuso alle ore 12,15 Il Giudice, dott.ssa Michela Biggi