Si segnala all’attenzione la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 16 luglio 2008, n. 19499 (tra le altre in Foro it., 2008, I, 2786), resa in tema di maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie (l’estensore, A. Amatucci, aveva commentato sul Foro i due precedenti grand arréts del 1976 e del 1986).
La Corte, investita in relazione al ravvisato contrasto sulle presunzioni in favore del creditore imprenditore del maggior danno da svalutazione monetaria, ha usufruito dell’occasione per riesaminare complessivamente la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1224 c.c. alla luce della attuale esperienza positiva.
In particolare, a fini meramente operativi, si rileva l’introduzione di una 2)presunzione iuris tantum in favore del creditore di valuta (a cui non sia applicabile altra normativa speciale, come per i lavoratori o gli imprenditori ex d. lgs. 231/200, a cui saranno dovuti dal debitore in mora oltre agli interessi legali di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c., anche il maggior danno di cui al secondo comma liquidato (presuntivamente) nella eventuale differenza tra il tasso netto di rendimento medio annuo dei titolo di stato e quello legale di cui all’art. 1284 c.c.; è comunque salva la possibilità sia per il creditore, sia per il debitore, di provare che il maggior danno effettivamente subito sia superiore o inferiore a quello presunto.

Superfluo aggiungere che il debitore (sempre « automaticamente » in mora alla scadenza del pagamento o al verificarsi del fatto illecito) per provare che il creditore abbia subito un “maggior danno” inferiore a quello presuntivo, è onerato di una probatio diabolica: principalmente perché sussistono difficoltà economiche (costi d’investigazione) e normative per la raccolta di informazioni riservate concernenti il modus vivendi del creditore/danneggiato (per dimostrare, ad esempio, la consuetudine di lasciare in giacenza su un normale conto bancario il denaro liquido, avente un rendimento di solito inferiore al tasso legale); ma si deve altresì considerare che per ingenti somme di danaro (in rapporto al patrimonio del creditore/danneggiato) appare in re ipsa incontestabile la presunzione oggi affermata, non potendosi sostenere che la somma sarebbe stata utilizzata secondo i consueti criteri di spesa del soggetto.