Non è frazionabile il diritto al risarcimento del danno che discenda dai medesimi fatti. La transazione conclusa tra il danneggiato e uno dei corresponsabili, comprende tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta ed estingue il debito.
Tribunale di Roma 18.01.2016, n. 1025
Risarcimento del danno – transazione parziale – solidarietà – Art. 1292 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 1304 e 1311 c.c.
Gli eredi e prossimi congiunti di X hanno convenuto il giudizio l’Azienda Sanitaria Y ed il medico Z, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per l’errata assistenza sanitaria alla congiunta, ricoverata a seguito di investimento stradale e successivamente deceduta.
A seguito dell’archiviazione in sede penale con salvezza delle responsabilità civili, la compagnia assicurativa del veicolo investitore aveva liquidato il danno sulla base di un concorso di colpa tra il conducente e la struttura ospedaliera. Agivano pertanto gli eredi per ottenere la restante parte del risarcimento.
La struttura sanitaria si è costituita eccependo preliminarmente l’estinzione del debito in quanto gli attori avevano definito transattivamente il danno con la compagnia assicurativa del veicolo investitore senza esprimere riserva alcuna sull’ulteriore diritto e azione a carico dei medici. A conferma di tale volontà, l’atto transattivo recava la rinuncia a proporre o proseguire verso “chicchessia” ogni azione civile e/o penale.
Il Giudice di Roma affronta la problematica con analisi del principio di unità del diritto al risarcimento del danno che, processualmente, si riflette nella non frazionabilità del giudizio di liquidazione.
Salve le ipotesi previste dalla legge, la possibilità che il creditore possa agire “pro parte”, per danni che derivano dai medesimi fatti, è esclusa dall’ordinamento; tant’è che non è possibile riproporre l’azione per voci di danno non comprese nell’originaria domanda.
Quando il creditore limita il credito soltanto ad alcune voci in ragione del principio dispositivo della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), poiché tale limitazione si risolve in un sostanziale abbandono di parte della pretesa, la volontà deve essere manifestata in modo inequivoco.
A maggior ragione, per il giudice decidente, i principi suddetti debbono valere in presenza di una transazione conclusa tra le parti con reciproche concessioni per risolvere una lite.
In questo caso, non solo era evidente la volontà di accettare una somma di denaro a titolo risarcitorio in cambio di una rinuncia ad ulteriori pretese, ma anche il collegamento causale tra decesso e incidente, risultando pacifico, anche per gli attori, che quella somma era correlata al decesso della congiunta.
Seppure sommariamente, il giudice richiama i principi di regolarità causale, secondo cui tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo; da ciò evincendosi che il primo autore dell’illecito, nell’ambito di una successione di cause, è sempre responsabile dell’intera obbligazione risarcitoria.
Pertanto, la transazione conclusa tra i danneggiati e l’assicuratore del veicolo investitore, nella quale i creditori dichiarano di non avere altre pretese e di rinunciare ad altre azioni verso chiunque, soddisfa il requisito legale e non consente di interpretare l’atto come una transazione parziale ai sensi dell’art. 1311 c.c.