Commentando lo stato dell’arte a metà novembre ’13 avevamo la certezza di dover tornare sull’argomento a breve.
Non solo per quanto era in programma (probabile differimento della operatività della regola), ma soprattutto per le – anticipate in quella sede – difficoltà di scrivere una nuova norma che superasse la sanzione di nullità.
Senza pretese di completezza possiamo dire che il legislatore si è superato:
– Prima (art. 1 c.8 D.L. 145/13) eliminando la più grave delle invalidità, sostituita (ma è possibile? del resto la previsione deve far salvi eventuali decisioni passate in giudicato) con effetto sanante dal pagamento di una sanzione (a carico di entrambe le parti contraenti, su loro richiesta);
– poi prevedendo (art.1 c.139 della c.d. Legge di Stabilità per il 2014) che l’art.6 c.3 bis D. Lgs 192/05 – abrogato perché sostituto! – avrebbe vigenza differita al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi dell’APE.
Sembra superfluo commentare le difficoltà in cui si deve muovere l’interprete; del resto nel medesimo arco di tempo si sono sovrapposte previsioni anche in campi di ben maggior rilievo.
Per tentare una sintesi, e sollevare al contempo un ulteriore problema, non sembra possibile che una norma differisca gli effetti di altra, già eliminata dall’ordinamento (ma va ricordato che il D. L. deve essere convertito).
E’ evidente che quella introdotta con la L. “di stabilità” 2014 era/è null’altro che la proroga attesa.
Resta il dato – questo il problema – che ci pone di fronte ad nuova fattispecie di “conversione”: non di un contratto nullo – secondo la nota eccezione codicistica di cui all’art 1424, che prevede la ‘conversione’ – ma di una sanzione (invalidità, la più grave) in altra, economica.
E senza che il punto venga esaurientemente chiarito (ci riferiamo sempre ai contratti stipulati da agosto 2013 a Natale), posto che si menziona sì la precedente nullità in luogo della quale viene inserita la sanzione (da € 1.000 a 4.000) – a meno che, appunto, sia intervenuta sentenza passata in giudicato – prevedendo però la necessità di una richiesta da parte di almeno uno dei contraenti.
Ipotizzando che la auto denuncia comporti sempre il pagamento inferiore (€ 500,00 per entrambe le parti) viene il dubbio che il sistema sia stato escogitato ad altri fini.
Come se non bastasse (v. Il Sole 24 ore del 27/1/14) occorre anche armonizzare la disciplina statale con quelle regionali.
Forse in sede di approvazione definitiva il decreto cambierà ancora formulazione.