Esente da responsabilità il chirurgo operatore, ma violazione degli obblighi contrattuali di sterilizzazione della sala operatoria e della strumentazione da parte della Clinica.

Nota a Sentenza n. 23621/2014 della XIII sezione del Tribunale civile di Roma.

1. I fatti di causa

Il giudizio si svolge nel contraddittorio con il Chirurgo operatore e la Casa di Cura, luogo dell’intervento, ed all’esito della perizia medico legale viene raggiunta la prova del nesso causale tra l’infezione nosocomiale e l’esecuzione dell’intervento.

Il Tribunale all’esito dell’istruttoria, quindi, ritiene esente da responsabilità l’operato del primo e, per converso, accerta la violazione degli obblighi contrattuali (di sterilizzazione della sala operatoria e della strumentazione) ricadenti in capo alla Clinica.

2. I motivi della decisione

2.1. la condotta del medico

Le ragioni che escludono la responsabilità del medico si fondano sull’accertamento della buona pratica medica seguita; la prova viene raggiunta dalla avvenuta prescrizione della terapia antibiotica (continuata per tre giorni dopo l’intervento).

2.2. La responsabilità della struttura

Diversa, invece, è la posizione della Casa di Cura la cui responsabilità viene desunta dalla omessa produzione documentale comprovante sia l’adeguatezza delle attività di sterilizzazione della sala operatoria (attraverso il deposito del relativo registro) sia della loro la periodicità.

La decisione, ad una prima lettura, appare genericamente motivata, perché si limita a “punire” la mancata produzione documentale da parte della Casa di Cura.

2.3 La natura delle infezioni nosocomiali

Di fatto ben più ampia ed articolata è la questione posta al vaglio del giudice, che avrebbe forse meritato una valutazione delle molteplici varianti (soggettive ed oggettive) che conducono all’insorgenza di una infezione nosocomiale.

a. Le condizioni del paziente

La sala operatoria, infatti, non è l’unico luogo in cui è possibile che la stessa si sviluppi: spesso sono proprio le condizioni cliniche dei pazienti nel post-operatorio ad innescare il processo infettivo.

Ad esempio lo stato di immunodepressione del degente che assume terapia antibiotica, magari scorretta o non adeguata al quadro clinico, invece di proteggere il malato, può causare resistenze tali da rendere imprudente anche una non corretta tenuta della propria igiene personale.

b. Resistenza all’antibiotico

A contrario, vi sono dati scientifici dimostrati che riconoscono il 70% dei microrganismi patogeni responsabili di infezioni ospedaliere totalmente resistenti ad uno o più antibiotici.

c. Apparati medicali insospettabili

Oppure si rifletta sulla stessa epidemiologia dei virus che possono “raggiungere” il paziente anche per il tramite del semplice utilizzo di apparati medicali del tutto insospettabili.

Ad esempio il virus che ha colpito la paziente ha, tra le tante sedi di formazione, anche le stesse soluzioni antisettiche che, come noto, in medicina sono continuamente utilizzate; il tutto nonostante le procedure, le linee guida e i protocolli, realizzati ed adeguati proprio per evitare rischi di un contagio.

3. Conclusioni

In conclusione, quindi, sembra si possa ritenere, in qualche modo, semplicistica la soluzione adottata dal Tribunale di Roma, che riconosce la sola responsabilità della Casa di Cura (decisione peraltro facilitata dalla mancanza di prova liberatoria) per una presunta inadeguata tenuta della sanità e sterilizzazione della sala operatoria.

3.1 Le diverse possibilità di infezione

La sentenza, infatti, non sembra considerare tutti gli aspetti della vicenda clinica.

Nei casi che hanno ad oggetto le infezioni nosocomiali, il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Strutture Sanitarie non esclude di perciò stesso anche altre possibilità.

Il paziente può essere contagiato da uno o più virus, proprio perché sono talmente variegati i canali di infezione e tanti i rischi connaturati all’attività medica ed alla ospedalizzazione, che spesso, nonostante il più puntuale e rigido rispetto delle procedure, non si può essere in grado di arginare il contagio.

3.2 La diagnostica differenziale

Sarebbe, invece, opportuno valutare le ipotesi di contagio portate in giudizio caso per caso, perseguendo un percorso di indagine probatoria – che, con terminologia medica, ben potremmo definire “diagnostica differenziale” – al solo fine di accertare quali siano le reali, effettive responsabilità degli operatori sanitari.

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Avv. Maria Serafino