Le sentenze n. 5/2024 del Tribunale Federale FIN e n. 3/2024 della Corte Federale d’appello FIN rappresentano, per quanto ci consta, la prima applicazione pratica dei principi introdotti dal d.lgs. 36/2021 sul rapporto tra contratto di lavoro sportivo e vincolo sportivo.
I provvedimenti traggono origine dal ricorso presentato dinanzi al Tribunale Federale – II Sezione dall’atleta di Serie A1 di pallanuoto Matteo Spione – assistito dal nostro socio fondatore Avv. Michele Sprovieri – per lo scioglimento del vincolo sportivo ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. d) del Regolamento Organico FIN (causa di incompatibilità ambientale).
In particolare, l’atleta era legato ad una società sportiva, militante nel campionato di Serie A1 di pallanuoto, da un contratto di prestazione sportiva dilettantistica di durata triennale, a far data dalla stagione 2022/2023.
Nelle stagioni già trascorse (2022/2023 e 2023/2024) aveva puntualmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sportivi del sodalizio, senza tuttavia ricevere da esso il pagamento della maggior parte del compenso pattuito. Per tale motivo, l’atleta, dopo aver inviato numerosi solleciti rimasti privi di riscontro, inoltrava alla società lettera formale di recesso dal contratto per giusta causa.
Il giocatore denunciava la conseguente impossibilità di prosecuzione dell’attività agonistica presso l’ente sportivo, resosi inadempiente anche sotto il profilo degli obblighi di assistenza morale – prescritti dall’ordinamento sportivo a carico di tutte le società verso i propri tesserati – per via della reiterata sottrazione di quest’ultima alle numerose richieste di riscontro e colloquio dell’atleta, che sollecitava la regolarizzazione del proprio contratto di lavoro, mai adeguato alle disposizioni di cui al nuovo d.lgs. 36/2021 e che, al termine della stagione, non aveva mai ricevuto alcun aggiornamento dai dirigenti in merito al futuro sportivo della società, la cui iscrizione al successivo campionato di Serie A1 era fortemente in dubbio.
In primo grado, il Tribunale Federale ha preliminarmente ritenuto di non poter prescindere dall’accertamento della validità e sussistenza del vincolo contrattuale dell’atleta e, all’esito dell’esame del rapporto contrattuale tra le parti, osservava come la società nulla avesse dedotto in ordine all’inadempimento imputatole – mai contrastato e, anzi, riconosciuto – e che, dunque, il recesso fosse stato legittimamente assunto e il contratto da considerarsi risolto.
Concludeva statuendo che “il vincolo, che da tale contratto trova la sua sorgenza e natura”, dovesse conseguentemente ritenersi cessato. Affermava il Tribunale che in alcun modo, infatti, avrebbe potuto esprimersi “nel riconoscere la permanenza di un vincolo sorto per volontà contrattuale delle parti, che invece a fronte della intervenuta risoluzione contrattuale, appare caducato”.
Per tali motivi, dichiarava lo scioglimento del vincolo sportivo e l’atleta libero di tesserarsi con altro ente sportivo.
Avverso la sentenza del Tribunale Federale proponeva appello la società sportiva, le cui censure venivano respinte anche in tale sede.
La Corte Federale d’appello, condividendo il ragionamento del giudice di prime cure, ha attribuito decisiva rilevanza al contratto stipulato tra le parti, che “non può essere ritenuto sottratto all’applicazione dei principi recati dal D.Lvo n.36/2021 e s.m.i che […] prevede specifiche disposizioni in ambito lavoristico anche per lo sport dilettantistico”.
Prosegue la Corte osservando che proprio “l’applicazione della normativa generale del lavoro – anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – confligge in principio con l’esistenza tout court del c.d. “vincolo sportivo” che, infatti, viene abrogato dal legislatore” (la proroga al 1° luglio 2025 dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 31 non inficia la ratio della stessa).
Anche le norme della FIN mostrano di recepire i principi della Riforma del lavoro sportivo: l’art. 5 dello Statuto prevede espressamente che “il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende”; l’art. 2.3 della Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti 2024/2025 dispone che “per gli Atleti che avessero già sottoscritto contratti di lavoro sportivo, la durata del vincolo seguirà quella dei contratti”.
La ratio del nuovo impianto normativo è chiara: è attribuito un valore prioritario alla pattuizione delle parti nella regolamentazione del rapporto, sia sotto il profilo sportivo che extrasportivo, rispetto all’operatività del vincolo sportivo, che resta invece subordinato all’andamento del rapporto contrattuale inter partes.
In definitiva, la Corte d’appello ha concluso ammettendo che l’ipotesi sottoposta al suo esame “ben può essere inquadrata nella fattispecie di incompatibilità ambientale, laddove si consideri, tra l’altro, che dal contratto di lavoro l’atleta deve poter trarre fonte di sostentamento e che il permanere del vincolo con i relativi vantaggi a favore della società inadempiente costituirebbe una forma di indebito arricchimento che l’ordinamento federale non può consentire in alcun modo, in quanto contrario al principio di lealtà e correttezza sportiva”.
In altre parole, sarebbe illegittimo assecondare la permanenza di un vincolo sul piano sportivo a fronte di un colpevole e grave disimpegno della società rispetto agli obblighi assunti verso l’atleta sulla base del contratto di lavoro da essi stipulato. Tale condotta assume rilevanza per l’ordinamento sportivo alla luce dei principi etici di lealtà e correttezza, la cui operatività si estende al di là dello svolgimento della manifestazione sportiva in sé, rappresentando al contempo una regola di comportamento generale e un parametro di valutazione di legittimità del comportamento tenuto da ciascun associato/affiliato, tale da investire ogni condotta nell’ambito di un rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva.