In attesa della pubblicazione della relazione conclusiva della Commissione D’Ippolito (istituita dal Ministro della Giustizia), contenente proposte di riforma organica alla Legge Gelli, alcune anticipazioni sono state rese note dal Presidente Cons. Adelchi D’Ippolito, a margine del Congresso Nazionale tenutosi il 24 e 25 ottobre 2024 presso l’Università La Sapienza di Roma.
La finalità della revisione, secondo le indicazioni del Ministro, è quella di individuare strumenti per restituire serenità all’operatore sanitario, senza pregiudicare la tutela della salute dei cittadini.
Di seguito, i principali punti della proposta, secondo quanto direttamente riferito dal Presidente:
- esclusione della depenalizzazione dell’atto medico: questa misura, infatti, avrebbe potuto portare a una deresponsabilizzazione dell’operatore sanitario e risultare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
- trasferimento in campo penale di norme già presenti in ambito civile, come l’art. 2236 comma 2 del c.c. (responsabilità solo per dolo e colpa grave nei casi di particolare complessità della prestazione);
- integrazione dell’art. 597-septies c.p., specificando le fattispecie che configurano i casi di colpa grave;
- revisione del criterio di valutazione della non punibilità per colpa lieve: le linee guida (attualmente 117) non dovrebbero più essere centrali nella valutazione poiché risultano poche, non coprono alcune aree dell’attività medica, e il loro iter di promozione e approvazione è troppo complesso e lungo; si dovrebbe invece fare riferimento anche alle buone pratiche, alla letteratura scientifica e all’esperienza del medico, previo giudizio di appropriatezza al caso specifico;
- vista l’importanza dell’attività di CTU medico-legale, la scelta del consulente dovrebbe essere più ponderata; infatti, il collegio previsto all’art. 15 della L. Gelli, con il medico legale affiancato da un esperto della materia, non è sufficiente: è necessario che il consulente possegga una preparazione almeno pari a quella del medico la cui attività dev’essere valutata, con esame preventivo della sua effettiva terzietà (assenza di interessi sia di scuola sia professionali, nel caso da esaminare); incentivare l’accettazione dell’incarico tramite incentivi economici e prevedere che tale incarico possa attribuire punteggio nei concorsi accademici e amministrativi;
- pur restando fermo il principio del doppio binario, che prevede la responsabilità contrattuale della struttura e quella extracontrattuale dell’operatore sanitario dipendente, all’art. 7, comma 5 della L. Gelli si suggerisce che il regime probatorio e l’onere a carico del paziente danneggiato siano analoghi, con allegazione dei motivi specifici a sostegno della domanda;
- un ulteriore strumento per ridurre il contenzioso potrebbe consistere nella condanna alle spese per le denunce penali infondate; tale misura non contrasterebbe con l’art. 24 della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti, poiché mirerebbe a contrastare l’uso improprio della denuncia penale come strumento di pressione sull’operatore sanitario al fine di ottenere in un secondo momento il risarcimento del danno in sede civile;
- per evitare avvisi di garanzia generici e privi di un preventivo esame delle specifiche responsabilità, si propone che l’avviso debba contenere l’indicazione degli elementi di responsabilità a carico del destinatario.
Queste sono le aree di intervento richiamate dal Cons. D’Ippolito e proposte dalla Commissione, alcune delle quali con valenza esclusiva in ambito penale, altre con effetti diretti o indiretti anche sull’accertamento della responsabilità civile.
Difficile pensare che tali accorgimenti siano sufficienti a risolvere le diverse problematiche che scaturiscono dal testo della L. Gelli, irrisolte anche all’esito del DM 232\2023 attuativo dell’art.10 comma