Al vaglio della Consulta

La legittimità costituzionale della norma che prevede il valore di prova legale delle risultanze della scatola nera installata sui veicoli (art. 145-bis del d.lgs. n. 209/2005), è già stata sottoposta al vaglio della Consulta.

La quale dovrà decidere se integri una violazione del diritto di difesa, l’imporre al danneggiato di richiedere la consulenza tecnica al fine di contrastare il valore legale attribuito alle suddette risultanze, sopportandone – inizialmente – il relativo onere.

Riflessioni sulla legittimità costituzionale

Ad avviso di chi scrive, non sembrerebbero sussistere profili di incostituzionalità nel dettato in esame.

In particolare:

1) La norma impone che la scatola nera debba avere le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Al momento il decreto non è ancora stato adottato avendo i Ministri a disposizione novanta giorni (ordinatori).

Ttuttavia, il dettame sembrerebbe di immediata applicazione poiché “fa salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”;

2) Le risultanze tutelano sia i soggetti che effettivamente hanno subito dei danni a causa di un sinistro, fornendo loro una prova certa sulla quale fondare la propria domanda, sia quelli indicati come i presunti responsabili, che potranno dimostrare la loro estraneità nella causazione del sinistro;

3) Da ultimo la norma consente superare il valore di prova legale di tali report tramite CTU.

Difatti, l’accertamento della manomissione o del malfunzionamento del dispositivo toglierebbe il predetto valore alle risultanze.

L’attore potrà, quindi, dimostrare le proprie ragioni facendo ricorso ad una rituale istruttoria e, in caso di vittoria della causa, avrà diritto al rimborso di quanto anticipato per la consulenza.

Una eventuale disparità di trattamento

Semmai la norma sembra mal formulata nella parte in cui rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la determinazione delle caratteristiche tecniche e funzionali che deve avere la scatola nera ma “fa salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”.

L’inciso può dar luogo a disparità di trattamento.

In tal caso si avrebbe violazione della Costituzione con riferimento all’art. 3, in tutti i casi in cui i dispositivi vengano installati o trasferiti da auto a auto successivamente all’entrata in vigore della legge, ma prima dell’emanazione del decreto del Ministro.

Infatti, dal tenore della norma, sembra che ai report di questi ultimi non possa essere attribuito valore di prova legale, con conseguente disparità di trattamento fondata, a parità di dispositivo, unicamente su di un criterio temporale di installazione.