Il 26 settembre 2024 è stata finalmente pubblicata la sentenza n. 25968 della Corte di Cassazione sulla responsabilità civile del professionista delegato ex art. 591 c.p.c., all’esito dell’Ordinanza interlocutoria n. 35114/2023 (vedi qui news) che aveva rimesso la causa alla pubblica udienza reputando la questione di particolare rilevanza.
Il quesito posto dal Collegio era se il professionista “possa essere chiamato in proprio a rispondere del suo operato, indipendentemente dalle opposizioni avverso gli atti esecutivi e se possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti nell’ambito della delega, ovvero soltanto per il compimento di atti posti in essere esorbitando dai limiti della delega”.
Nella memoria illustrativa prodromica alla discussione FGA ha sostenuto una doppia tesi: (1) l’assunzione da parte del professionista delegato della qualità di sostituto del Giudice dell’Esecuzione, con conseguente applicazione della legge 117 del 1988, tesi sostenuta anche dal Procuratore Generale; (2) nonché l’efficacia soltanto endoprocedimentale delle operazioni delegate, con conseguente responsabilità del professionista soltanto per gli atti – appunto- esorbitanti la delega.
La Cassazione non ha ritenuto fondata la prima tesi volta ad affermare “l’esercizio pieno di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato”, ma tuttavia ha accolto la soluzione che riconosce che il notaio non possa essere chiamato direttamente a rispondere per gli atti compiuti in esecuzione della delega, ma solo per quelli che ne esorbitassero. Infatti, nella motivazione si legge un principio di diritto che stabilisce una regola e la relativa eccezione.
La regola è la seguente “la legge processuale, come modificata a decorrere dall’anno 1998, si limita a prevedere la delegabilità di un novero, invero assai ampio di atti del processo esecutivo, che resta diretto dal giudice dell’esecuzione, giusta la previsione dell’art. 484, comma 1, cod. proc. civ., ferma restando che l’imputazione degli atti fa capo sempre all’ufficio giudiziario nel suo complesso (cfr. in termini sembra potersi legge Cass. n. 16219 del 19/05/2022 Rv. 664904 – 01), cosicché l’eventuale azione di risarcimento danni per violazione commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale dovrà essere comunque rivolta nei confronti dell’ufficio giudiziario (….) ivi compresi coloro che sono chiamati in veste di non appartenenti all’ordine giudiziario a esercitare funzioni giurisdizionali (quali i componenti delle corti d’assise, i giudici onorari, i componenti dei collegi del Tribunale per i minorenni) ai sensi della legge n. 117 del 13/4/1988 – che l’ha posto in essere e non nei confronti del professionista delegato”.
Questa, invece, l’eccezione: “Il singolo professionista potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega”.
La decisione, pertanto, stabilisce che il professionista potrà essere responsabile extracontrattualmente solo quando ponga in essere atti che esulano dallo “schema legale” , in quanto non previsti né dalla specifica delega di nomina, né dalle norme che regolamentano il procedimento esecutivo civile.