La questione

La Suprema Corte (con la sentenza n. 19176/2014) ha esaminato il ricorso proposto da un assicurato che, condannato in tema di RC Generale al risarcimento del danno (con riconoscimento alla manleva da parte dell’assicuratore chiamato in garanzia) non si era visto riconoscere il rimborso delle spese di lite per la resistenza prestata nel giudizio.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, riformando la decisione di secondo grado, ha comminato all’assicuratore la condanna alla refusione delle spese di lite anche in favore dell’assicurato (in aggiunta a quelle dovute al danneggiato), richiamando il terzo comma dell’art. 1917 C.C. ed il limite di un quarto ivi previsto.

La ratio della norma

La ratio della norma, osserva la Corte, valorizza l’attività dell’assicurato costituito in giudizio, che è finalizzata “..all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo..”; tale circostanza vale a conferire tale diritto anche nel caso la domanda di risarcimento fosse rigettata.

Le ulteriori problematiche

La Cassazione non analizza – nemmeno incidenter tantum – le ulteriori problematiche connesse all’oggetto e alle voci di danno da cui l’assicurato di RC generale dev’essere tenuto indenne.

Le voci di danno

Può affermarsi che – oltre alle spese di resistenza dell’assicurato di cui al c 3 dell’art. 1917 c.c. – le voci di danno oggetto della manleva e garanzia dell’assicurazione riguardano le spese di soccombenza nei confronti del danneggiato, il capitale e gli interessi compensativi.

Voci che legge e normativa contrattuale assoggettano al limite del massimale e quindi non liquidabili oltre tale importo.

Resta però il dubbio che in alcuni casi potrebbe risultare ingiusto che l’assicurato risponda per le somme giudizialmente liquidate oltre il limite del massimale, almeno ove la compagnia assicuratrice abbia determinato l’esubero con un ritardo colpevole (resistenza in giudizio e/o mancata messa a disposizione delle somme non contestate).

In materia di RC obbligatoria con possibilità di rivolgere domanda diretta alla compagnia assicuratrice, come quella della circolazione dei veicoli (Cass. n. 8885/10), non si ritiene che vi sia diritto dell’assicurato a vedere riconosciute le spese di resistenza dalla propria compagnia, non risultando necessaria la sua presenza in giudizio per ottenere la manleva e garanzia dalla domanda di risarcimento proposta.

Le possibilità di superamento del massimale di polizza

Diverse poi le circostanze allegate a sostegno della possibilità di superamento del massimale di polizza per la liquidazione, nei casi considerati, delle spese di lite in favore del danneggiato:

a) in quanto fondate sulla condanna processuale (art.91 C.p.C.) e non già sulle condizioni contrattuali;

b) per l’originaria inapplicabilità dell’art.1917 comma 3 c.c. alla RC Auto (non v’era possibilità di chiamata in garanzia ma solo di rivalsa nei confronti della propria compagnia;

c) perché tali somme graverebbero sull’assicurato, in caso appunto di resistenza colposa dell’assicuratore.

Rivalutazione ed interessi in esubero

Sui medesimi presupposti si potrebbe raggiungere analoga conclusione anche per la rivalutazione e gli interessi in esubero.

Resta comunque la possibilità, per il danneggiato che volesse far valere la garanzia assicurativa oltre il limite del massimale per la rivalutazione e gli interessi eventualmente maturati dalla messa in mora, l’istituto della mala gestio impropria.

Ed infatti, trattenendo l’importo nel proprio patrimonio, si potrebbe sostenere che la compagnia ha comunque possibilità di far fruttare le somme in deposito fino a compensare un ulteriore esborso a titolo di rivalutazione e interessi; tale liquidazione potrebbe quindi non comportare alcuna perdita patrimoniale.

Conclusioni

In definitiva potrebbe ritenersi che una distinzione di disciplina sulle voci di danno eventualmente dovute extra massimale a seconda che la garanzia preveda o meno la possibilità di chiamata diretta dell’assicurazione, vada forse ritenuta superata.

Secondo quest’ottica assume, invece, maggiore rilevanza la condotta dell’istituto assicuratore coinvolto (direttamente o non) nella gestione della lite ed il comportamento tenuto nei confronti del danneggiato.

In particolare, se il suo credito non risultasse chiaro e immediatamente liquidabile oppure se la compagnia assicuratrice avesse correttamente posto a disposizione del primo le somme non contestate, non vi sarebbe alcuna ragione per effettuare un distinguo e ritenere rilevante il limite di massimale nel solo caso di responsabilità generale non accompagnata dal diritto del danneggiato a coinvolgere direttamente l’assicuratore del responsabile.

L’istituto della mala gestio impropria (Cass.n. 15397/10), andrebbe quindi ritenuto invocabile dal danneggiato in ogni caso di condotta imprudente e negligente nella gestione della lite da parte della compagnia assicuratrice, senza distinguere tra le diverse situazioni legate all’esercizio della domanda diretta da parte del danneggiato.