In sintesi
All’avvocato non è consentito pubblicizzare il nome dei propri clienti (respinta la tesi dei professionisti sanzionati, secondo cui le norme del codice deontologico che pongono divieti o limiti alla pubblicità dell’avvocato dovrebbero ritenersi abrogate (per incompatibilità) a seguito della c.d. legge Bersani che ha liberalizzato la pubblicità anche per gli avvocati).
Cass., S. U., 19.04.2017, n. 9861
Le S.U. (Cass. n. 9861 del 19.04.2017 su www.diritto24.il sole24ore.com) affrontano il delicato tema dei limiti posti dall’ordinamento al diritto di informativa, comunicazione e pubblicità nei confronti dell’Avvocato.
Secondo la Suprema Corte al professionista non è consentito pubblicizzare il nome dei propri clienti.
Non potrebbe infatti essere accolta la tesi secondo cui le norme del codice deontologico che pongono divieti o limiti alla pubblicità dovrebbero ritenersi abrogate a seguito della c.d. legge Bersani che l’ha liberalizzata anche per gli avvocati.
Il quadro ricostruttivo
La pronuncia concede uno spunto per un rapido quadro ricostruttivo della disciplina in materia, con riferimento all’attività professionale forense.
Le norme interessate sono:
- l’art. 17 (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale),
- l’art. 35 (dovere di corretta informazione),
- l’art. 57 (Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione) del codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, in breve c.d.f).
Le prime due disposizioni dettano l’ambito della libertà d’informazione, autorizzando operazioni di comunicazione esterna con determinati oggetti. Tali sono: attività professionale, organizzazione e struttura dello studio, eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
I principi informatori
Tali comunicazioni devono rispondere a precisi principi informatori ossia:«verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale».
Il comma primo dell’art. 57 prevede, invece, che «l’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa».
Si tratta di una limitazione invero già presente nell’art. 38 del RD n. 1578 del 1933 (da cui prendeva le mosse l’analogo art. 17 del codice deontologico previgente). Tale norma è funzionale ad evitare comunicazioni lesive del decoro professionale, in danno dei clienti interessati a mantenere un elevato grado di riserbo sul coinvolgimento all’interno di un giudizio.
Il rapporto con l’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006
Il condizionamento posto dall’ordinamento forense va rapportato all’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani), che ha abrogato ogni divieto di pubblicità e informativa – imposto alle attività libero professionali e intellettuali, di fonte legale o regolamentare – relativa a titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio offerto e costi delle prestazioni.
La legge in ultimo citata si richiama espressamente «al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi», nonché alla protezione degli utenti, ai quali va assicurata un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.
Ebbene la Suprema Corte ha ritenuto che, con riferimento sia alla vecchia sia alla nuova disciplina, l’elencazione dei clienti nei circuiti comunicativi di cui l’avvocato si avvale non sarebbe mai stata oggetto di liberalizzazione, poiché non rientrante tra “le caratteristiche del servizio offerto” (d.l. Bersani).
Riflessioni
La decisione non convince del tutto per le argomentazioni adottate, in quanto motiva essenzialmente in base alla peculiare posizione che il professionista avvocato riveste nel processo, per essere destinatario di un compito sociale avente rilevanza non meramente privata bensì pubblicistica.
L’avvocato come “partecipe necessario”
A fondamento di tale argomentazione la Corte considera l’avvocato un “partecipe necessario” del sistema della tutela giurisdizionale. Tale posizione si spiegherebbe anche attraverso una serie di norme particolari a valenza processuale, come l’art. 85 c.p.c. sulla sospensione degli effetti processuali di revoche e rinunce valide sul piano del diritto civile.
Una simile interpretazione restituisce però una “rappresentazione olografica” dell’avvocato togato munito di inchiostro e stilografica, al quale il Cliente si rivolge quale tramite per avere giustizia. Si tratta, a mio sommesso avviso, di una rappresentazione parziale della figura del professionista forense di oggi, che è – almeno quando si organizza stabilmente per erogare servizi a favore di clienti finali – anche un imprenditore. Lo dice la stessa normativa europea, vincolante per l’Italia e da cui traeva genuina ispirazione il programma di liberalizzazione iniziato dal d.l. Bersani.
Il profilo tecnico giuridico
Si deve poi riconoscere, anche sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico che le norme non offrono sufficienti appigli per giustificare la permanenza del divieto (prima ex art. 38, RD 1578; poi in forza dell’art. 57 del codice deontologico) dopo le liberalizzazioni, atteso che un atto regolamentare (il codice deontologico) non può avere contenuto contrario a una legge, precedente o successiva che sia.
Le conseguenze
La decisione è altrettanto criticabile nel merito delle conseguenze che trae dalla constatazione di una connessione tra attività libero professionale dell’avvocato ed esercizio della giurisdizione: quella pubblicitaria sarebbe attività vietata in quanto esplicitare il nome di un cliente potrebbe rivelare che ne viene svolta una processuale in sua difesa, finendo per condizionare l’esito di quello o di altri giudizi collegati. Valutazione, questa, di ordine squisitamente penalistico e di difficile applicazione nella generalità dei casi. Peraltro si adatta alla comunicazione giornalistica di particolari vicende giudiziarie, non alla spendita del nome su siti web o altri canali.
Né sembra del tutto corretto affermare che tra le “caratteristiche del servizio offerto” non possa ricomprendersi la facoltà di elencare i clienti. Infatti per l’avvocato che opera oggi nel mondo delle prestazioni di servizi è fondamentale poter spendere, in un mercato competitivo, la propria capacità di relazione e in particolare la fiducia che importanti brand di settore o persone possano aver riposto nelle qualità espresse.
La misura della professionalità
La professionalità si misura, oggi più che mai, in capacità di erogazione di servizi complessi (per il contenuto intrinseco o per l’organizzazione necessaria alla loro realizzazione) richiesti per lo più dai grandi clienti (pubblici, privati o para-pubblici) che, a propria volta, operano all’interno di un mercato globalizzato e adottano sempre più di frequente severe tecniche di selezione dei consulenti esterni.
Se “esporre i clienti al pubblico” – purché si tratti ovviamente di una comunicazione funzionale e rispondente ai principi che la debbono informare anche a norma dell’art. 17 del c.d.f. – trova ragione nell’esigenza di rappresentare l’effettiva appetibilità o la complessità del servizio professionale offerto, allora è difficile negare che tale forma di pubblicità rispecchi “le caratteristiche del servizio offerto”.
D’altra parte la contrarietà al decoro non può derivare dalla comunicazione in sé, bensì da un utilizzo scorretto della stessa perché esclusivamente o prevalentemente finalizzata all’accaparramento di clientela tramite distorsione delle condizioni di mercato (ad esempio non potrebbe rappresentarsi come “cliente proprio” un’impresa alla quale siano stati erogati servizi meramente occasionali ovvero che abbia rifiutato il proprio consenso a comparire).
Alternative
Ragionare diversamente potrebbe portare anche ad alcuni paradossi e problemi applicativi. Ad esempio, l’avvocato esercita normalmente – ancorché non sia attività esclusiva – consulenza non finalizzata al contenzioso e, sul mercato di riferimento, entra in competizione con imprese e altri soggetti che non subiscono un limite tanto stringente, quasi asfissiante. In tal caso il legale, costretto da un divieto generale, si troverebbe a patire quel limite quand’anche nei confronti dei clienti “esposti” non svolgesse attività di tipo contenzioso. Si tratta di un evidente svantaggio che entra in contrasto con i meccanismi concorrenziali di fonte euro-unitaria.
Conclusioni
Onde evitare le conseguenze negative che ne derivano si dovrebbe quantomeno ritenere escluso dal campo di applicazione del divieto il caso dell’avvocato che indichi espressamente, nell’ambito della propria attività di comunicazione, la natura non contenziosa dell’assistenza prestata nei confronti dei clienti dei quali spende il nome.
In conclusione, il contenuto della decisione in commento, per le ragioni esposte, appare inattuale rispetto alle esigenze di competitività nel mercato dei servizi legali. Resta a mio avviso auspicabile un chiarimento normativo sul punto per fissare meglio (e magari aggiornare) i confini del divieto.