L’indennizzo diretto e litisconsorzio necessario in tema di RCA sono oggetto di approfondimento nella recente ordinanza del 9 luglio 2020, n. 14466 della terza sezione della Corte di Cassazione (relatore Iannello).
In particolare, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e più in particolare, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, ribadendo, in tal modo, un principio già espresso nelle sentenze Cass. 20/09/2017, n. 21896 e, da ultimo, Cass. 13/04/2018, n. 9188 e 13/06/2018, n. 15404.
Ed invero, la Corte aveva già affermato in passato, seppur in via indiretta, tale principio evidenziando che l’azione diretta di cui all’art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trova giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.
“In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità).
In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile.
Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell’assicuratore.
Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario”.
Nel caso specifico trattato nel giudizio conclusosi con l’ordinanza del 9 luglio 2020 (giudizio avente ad oggetto l’opponibilità della cessione del credito risarcitorio ma con preliminare richiesta di accertamento della sussistenza e consistenza del credito stesso), la Corte stabilisce, questa volta in via diretta, che nel caso in cui non sia stata rilevata la non integrità del contraddittorio né dal giudice di primo grado, che non ne ha disposto la integrazione, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., l’intero procedimento resta viziato e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.”
Avv. Antonella Siano Avv. Gianfranco Baroni
Ed, ancora