È stato pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2025 il Decreto Ministeriale n. 215 del 6 novembre 2024, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in concerto con il Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale). Il provvedimento riguarda:
- le controversie che possono essere rimesse all’arbitro assicurativo (art. 3).
- la composizione dell’organo decidente e le sue funzioni (artt. 4-5);
- la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi (artt. da 7 a 11).
Il Decreto espressamente prevede l’entrata in vigore della normativa dal 24 gennaio 2025; tuttavia, l’art. 13 fissa un termine di quattro mesi per l’adozione di tecniche attuative e di dettaglio da parte di IVASS e di ulteriori cinque mesi dall’adozione di tali disposizioni perché l’Istituto dichiari operativo l’arbitro assicurativo. Potrebbero volerci quindi altri nove mesi perché la clientela possa rivolgersi in via stragiudiziale all’IVASS per la soluzione di una controversia derivante da un contratto di assicurazione.
L’istituzione dell’organismo presso l’IVASS è un adeguamento alla Direttiva Europea n. 11 del 2013 sulle ADR ed è attuativa dell’art. 187, comma 1, del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 141, comma 1, del Codice del Consumo.
Potrebbe invece volerci ancora più tempo per una valutazione sulla validità ed efficacia del procedimento nel ridurre il contenzioso giudiziale, dovendone verificare sia l’effettivo ricorso a tale strumento alternativo delle controversie, sia l’efficacia deflattiva della pubblicità (negativa) sul sito IVASS di un provvedimento non eseguito da parte di un istituto assicurativo o di un intermediario.
La considerazione dipende dalla stessa normativa del procedimento. Infatti:
- la presentazione del ricorso ha come condizione di procedibilità, pena l’inammissibilità dello stesso, un reclamo all’ISVAP ex art. 7 del Codice delle Assicurazioni del medesimo contenuto (art. 8.1);
- per le controversie relative ai contratti di assicurazione della responsabilità civile, la competenza per valore è fissata con il limite di € 2.500 (se l’azione è di un terzo danneggiato che avrebbe azione diretta) e di € 25.000 negli altri casi; il limite è di valore più elevato per le ipotesi di contratti ramo vita (€ 150.000 – € 300.000; art.3);
- non prevede istruttoria (artt. 3 e10);
- l’inadempimento al contenuto della decisione determina solo la pubblicazione della notizia nella apposita sezione del sito IVASS per un periodo di 5 anni (art. 12);
- quale che sia l’esito del procedimento, sarà comunque possibile successivamente adire l’autorità giudiziaria (come per i provvedimenti dell’arbitro bancario).
Per la natura amministrativa dell’organo, per i limiti di competenza, per le modalità di svolgimento e per gli effetti della decisione, l’applicazione potrebbe, infatti, risultare limitata rispetto alle attuali aspettative.