La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4555/2025, ha escluso che la vendita dell’unico bene dell’azienda implichi automaticamente una modifica dell’oggetto sociale, negando quindi la necessità di una delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c.
Il caso
La società a responsabilità limitata cedeva, con atto pubblico, la propria azienda di distribuzione carburanti per 1 milione di euro con efficacia sospesa fino alla voltura delle licenze. Una volta avverata la condizione, l’acquirente rivendeva l’impianto ad una società terza per 1,14 milioni. Successivamente, la società originaria veniva dichiarata fallita e la curatela fallimentare chiedeva la nullità degli atti, sostenendo che:
– L’impianto era l’unico bene aziendale,
– L’operazione era priva di autorizzazione assembleare, richiesta per legge,
– L’atto era stato rogato senza poteri dal rappresentante legale.
Il Tribunale di Roma (sent. n. 12844/2023) accoglieva la tesi della curatela, dichiarando nullo il primo contratto di cessione e inefficace il secondo atto di trasferimento, qualificandolo come una vendita a non domino.
La decisione della Corte d’Appello
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’assunto secondo cui la cessione dell’unico asset patrimoniale determinerebbe, di per sé, una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.
Secondo i giudici di secondo grado, la valutazione non può basarsi su un automatismo, occorre, piuttosto, un’analisi concreta:
- dell’oggetto sociale statutario,
- del contenuto dell’operazione,
- e delle prospettive operative della società.
Nel caso in esame, lo statuto prevedeva espressamente l’attività di acquisto e vendita di impianti di distribuzione carburanti. La cessione, quindi, rientrava pienamente nell’oggetto sociale.
Il quadro normativo
La riforma del diritto societario ha introdotto un regime specifico per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo, attribuendone la competenza inderogabile all’assemblea dei soci, da esercitarsi mediante apposita deliberazione.
L’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., infatti, le riserva le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, come determinato nell’atto costitutivo, oppure una rilevante incidenza sui diritti dei soci. La finalità della norma è quella di tutelare l’equilibrio interno della società, assicurando il coinvolgimento della compagine in scelte strategiche che possono alterare significativamente l’identità economica dell’impresa o l’assetto dei rapporti tra i soci.
Tuttavia, la norma non prevede che la cessione dell’intero patrimonio sociale (o dell’unico bene aziendale) comporta, di per sé, una modificazione dell’oggetto sociale, né richiede necessariamente l’autorizzazione dell’assemblea.
Occorre, piuttosto, una valutazione concreta e sostanziale dell’operazione, alla luce delle finalità statutarie, della struttura dell’oggetto sociale e delle prospettive operative della società; al fine di comprendere se tale operazione possa essere ricompresa sotto la previsione di cui all’art. 2479 co. 2 n.5 cc.
Alla luce di quanto sopra, emergono due aspetti centrali:
- la natura del vizio giuridico conseguente alla violazione dell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c.;
- la riconducibilità, nel caso concreto, della cessione dell’unico asset patrimoniale alla previsione della norma, con conseguente necessità — o meno — di autorizzazione assembleare.
Sul primo punto, dottrina e giurisprudenza si sono divise. Alcuni autori ritengono che la norma ponga un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, con effetti di inefficacia verso i terzi in assenza di delibera assembleare. Altri, invece, la considerano una mera limitazione interna al potere gestorio, senza effetti sulla validità dell’atto nei confronti dei terzi in buona fede.
Anche la giurisprudenza si è mostrata frammentata, oscillando tra l’inefficacia dell’atto (salva l’ exceptio doli) e la tesi, più rigorosa, della nullità. Quest’ultima è stata fatta propria anche dal Tribunale di Roma in primo grado.
Quindi, in adesione all’orientamento prevalente, il Tribunale ha ritenuto nullo l’atto di cessione, in quanto compiuto in violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. Dalla lettura della pronuncia di primo grado emerge, quindi, che il ragionamento sotteso alla decisione si fondava sull’ assunto, errato, secondo cui l’unico bene aziendale rappresenti l’elemento determinante per il perseguimento dell’oggetto sociale, sicché la sua alienazione comporterebbe l’irrealizzabilità dell’attività statutaria, integrandone di conseguenza una sostanziale modifica.
Tuttavia, appare condivisibile rilevare sul punto come la tesi della nullità, accolta dal Tribunale di Roma, sollevi diverse criticità. Nel nostro ordinamento, infatti, la nullità colpisce solo gli atti contrari a norme imperative poste a tutela di interessi generali, mentre quella in esame protegge interessi interni e privatistici dei soci. Ritenere nulla la cessione, in assenza di autorizzazione assembleare, attribuirebbe all’oggetto sociale un valore assoluto, non coerente con la natura contrattuale e modificabile dello statuto.
In riferimento alla riconducibilità della fattispecie in oggetto alla previsione di cui all’art. 2479, co.2, n.5, la Corte ha precisato che la cessione dell’unico bene aziendale non comporta ex se una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale. Al contrario, come si è anticipato, è necessario svolgerne una valutazione concreta e complessiva, tenendo conto non solo della situazione attuale, ma anche delle prospettive future della società. Infatti, nel caso di specie, lo statuto prevedeva espressamente l’attività di acquisto e vendita di impianti stradali di distribuzione di carburanti. Pertanto, la cessione non comportava alcuna modifica dell’attività statutaria, né esigeva l’intervento dell’assemblea.
Conclusione
La novità della pronuncia della Corte d’Appello risiede nel rigetto dell’automatismo secondo cui la cessione dell’unico cespite patrimoniale comporterebbe sempre una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.
La sentenza offre un’importante lettura evolutiva dell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c., sottolineando come il ruolo dell’assemblea dei soci debba attivarsi solo quando effettivamente sussiste una modifica dell’identità statutaria della società.
L’operazione deve essere valutata in relazione alla strategia complessiva della società e non alla mera consistenza patrimoniale momentanea.
La sentenza, in sostanza, valorizza l’autonomia statutaria, la responsabilità degli amministratori e la necessità di valutare ogni operazione nel suo contesto concreto e in funzione delle prospettive aziendali, e non in base a rigidi automatismi formali.