La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 1667 del 3 febbraio 2025 ha affrontato in modo approfondito la questione dell’interesse ad agire della parte attrice nella domanda di nullità del testamento pubblico redatto dalla parte convenuta. Il Giudice ha ritenuto che, nel caso esaminato, tale interesse non sussista, evidenziando come la pretesa attorea si sia basata su argomentazioni contraddittorie e prive di attualità giuridica.
Come noto, il principio cardine del processo civile, sancito dall’art. 100 c.p.c., impone che chi agisce in giudizio debba dimostrare un interesse concreto ed attuale alla pronuncia richiesta.
In ambito successorio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’azione di nullità testamentaria può essere esercitata solo laddove la rimozione dell’atto sia necessaria per evitare una lesione effettiva della sfera giuridica dell’attore (per tutte Cass. civ., sez. VI-2, ord., 10 aprile 2020, n. 7784 e Cass. civ., sez. VI-2, Ord., 29 gennaio 2019, n. 2489).
Sulla base di tali principi, nel caso di specie è stata rilevata:
- la contraddittorietà della posizione attorea: la parte attrice ha sostenuto di aver subito un pregiudizio patrimoniale derivante dalla nullità del testamento e dalla conseguente apertura della successione legittima. Tuttavia, tale affermazione si è posta in evidente contrasto con il dato oggettivo che ha visto la beneficiaria ricevere, in virtù delle disposizioni testamentarie, una quota ereditaria superiore a quella che le sarebbe spettato in applicazione delle norme sulla successione ab intestato. Tale contraddizione ha privato di fondamento l’interesse ad agire, configurando di conseguenza un’azione meramente strumentale e non giustificata da un’esigenza concreta di tutela giuridica;
- l’inconfigurabilità di un interesse strumentale alla domanda risarcitoria:
la parte attrice ha successivamente riformulato la propria pretesa, affermando che la declaratoria di nullità fosse funzionale all’ottenimento di un risarcimento nei confronti del notaio. Il Tribunale ha giustamente rigettato tale impostazione, chiarendo che l’interesse ad agire non può fondarsi su un effetto meramente riflesso e indiretto. L’assenza di una lesione immediata e attuale della posizione giuridica dell’attrice ha, pertanto, reso inammissibile la domanda di nullità, privando di conseguenza di fondamento anche la pretesa risarcitoria. - l’attualità del danno: risultando, inoltre, pendente – come documentato dalla stessa parte attrice – un diverso procedimento promosso da altro erede ed avente ad oggetto la contestazione di donazioni pregresse, il pregiudizio lamentato non poteva ritenersi concretamente determinabile né attuale risultando al più eventuale e ipotetico.
Per concludere, il Tribunale correttamente applicando i principi di diritto in materia di interesse ad agire, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nullità del testamento pubblico e ha rigettato la correlata richiesta risarcitoria proposta ai danni del notaio che quel testamento aveva ricevuto.
Tale decisione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare un utilizzo distorto dello strumento processuale, in particolare laddove l’azione proposta non sia finalizzata alla tutela di un diritto effettivamente pregiudicato ma, piuttosto, a perseguire obiettivi di natura meramente speculativa o dilatoria.
L’esito del giudizio conferma, altresì, che il notaio non può essere ritenuto automaticamente responsabile per un pregiudizio patrimoniale inesistente o comunque non attuale e, quindi, offre una chiara riaffermazione del principio per cui il processo civile non può essere strumentalizzato al fine di conseguire vantaggi non legittimamente spettanti.