Con atto di citazione per querela di falso è stato chiesto al Tribunale di Napoli di accertare la falsità delle dichiarazioni attestate dal Notaio in ordine:
– allo status della parte alienante, non coniugata con il soggetto indicato e comparso innanzi al Pubblico Ufficiale;
– alla “conformità di quanto venduto alla normativa urbanistica vigente”, oggetto del contratto di compravendita e del correlato contratto di mutuo ipotecario.
Tale azione è stata introdotta esclusivamente contro il Notaio rogante, con il dichiarato fine di elidere l’efficacia probante di tali documenti nell’ambito del procedimento esecutivo instaurato dalla banca mutuante.
Con la recentissima pronuncia n. 867 del 25.01.2023 il Tribunale di Napoli chiarisce i presupposti di ammissibilità della querela di falso sia sotto il profilo della legittimazione attiva e passiva, sia in ordine alle finalità dello strumento.
In particolare, seguendo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il Collegio ha ritenuto la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Notaio, in quanto “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr: Cass n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019)”.
Al contempo, il Collegio ha altresì rilevato l’ulteriore inammissibilità dell’azione proposta, in quanto “ai sensi dell’art 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza estendersi al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti. In altri termini, come pacificamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis più di recente Cass. Sez. 2 ord. 22903 del 29.09.2017; Cass. Sez. 6 n. 20214 del 25.07.2019).
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Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Roberta Di Clemente Presidente rel/est. Dott. ssa Barbara Tango Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35424 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell’anno 2019, rimessa al Collegio all’udienza del 13.09.2022, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. OMISSIS presso il quale elettivamente domiciliato
ATTORE
E
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti OMISSIS presso i quali elettivamente domiciliato
CONVENUTO
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All’udienza del 13.09.2022 e sostituita dal deposito di note, la difesa dell’attore, in via principale, ha chiesto:1) revocarsi l’ordinanza emessa in data 19.10.2021, e per l’effetto
ammettersi tutti i mezzi istruttori, così come oggetto delle istanze formulate in sede di memoria ex art. 183, 6° co, n. 2, cpc; 2) in subordine ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo rimettersi la causa al Collegio con i termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
La difesa del convenuto ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità della querela di falso proposta e liquidarsi le spese di lite ai sensi dell’art. 91 e ss., anche alla luce della mancanza di interesse della parte all’impugnazione; quindi rimettersi la causa al Collegio con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte, OMISSIS, dopo aver premesso che: 1) in data 05.05.2011, dinanzi al Notaio convenuto, erano stati redatti l’atto di compravendita, recante Repertorio n. 12.843 e Raccolta n. 9.923, nonché l’atto di mutuo ipotecario, recante Repertorio n. 12.844 e Raccolta n. 9.924; 2) tali atti erano stati allegati al suo ricorso in opposizione all’esecuzione, incardinata dinanzi il Tribunale di Napoli, recante n. di R.G.E. 68/2017; 3) tali atti erano affetti da falsità ideologica su elementi estrinseci degli stessi; 4) il convenuto aveva falsamente attestato la veridicità delle dichiarazioni rese dinanzi a lui, ha proposto querela di falso, in via principale, per fare accertare e dichiarare le falsità- analiticamente indicate nell’atto di citazione – sia dell’atto recante n. di Repertorio 12.843 e Raccolta n. 9.923, che dell’atto di mutuo ipotecario n. di Repertorio 12.844 e Raccolta n. 9.924; per l’effetto per far escludere i predetti documenti contenenti falsità dalle fonti probatorie introdotte nel giudizio n. RGE 68/2017 Trib. Napoli Sez. Esec. Imm; il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 12.03.2020 si è costituito in giudizio OMISSIS che ha eccepito l’inammissibilità della querela di falso in quanto avente ad oggetto dichiarazioni rese dalle parti e prive di efficacia probatoria privilegiata.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., respinte le istanze istruttorie di parte attrice, all’udienza del 13.09.2022 la causa è stata rimessa al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ritiene il Collegio la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva di parte convenuta. Di conseguenza va condivisa la decisione del giudice istruttore di rigetto delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Ai fini che occupano va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. A differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata. (cfr. Cass. Civ. n. 14177/11; Cass. Civ. n. 11284/10).
In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa (cfr. Cass. S.U. 24755 dell’1.12.2015).
Una volta affermata la rilevabilità ex officio della carenza di legittimazione passiva , va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale:” Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass.
n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, risulta agevolmente la carenza di legittimazione passiva del convenuto dal momento che, secondo la prospettazione attorea, il notaio sarebbe l’autore e/o il coautore delle falsità denunciate e consistenti nell’aver attestato la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti negli atti notarili circa gli elementi identificativi dei contraenti e circa la regolarità urbanistica del bene immobile oggetto sia del contratto di compravendita che di quello avente ad oggetto il mutuo ipotecario.
Pertanto s’impone il rilievo di inammissibilità della domanda de qua.
Per mera completezza di motivazione va, comunque, sottolineato che, come tra l’altro rilevato da parte convenuta, ai sensi dell’art 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza estendersi al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti. In altri termini, come pacificamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis più di recente Cass. Sez. 2 ord. 22903 del 29.09.2017; Cass. Sez. 6 n. 20214 del 25.07.2019) L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso”.
Ebbene, considerato che secondo l’attore il notaio convenuto avrebbe falsamente attestato la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti in ordine alle loro condizioni personali ed alla regolarità urbanistica del bene immobile oggetto della compravendita e del contestuale mutuo, nel caso in esame sarebbe, comunque, ravvisabile un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (scaglione di riferimento tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) per le
quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e con l’applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Copia della sentenza va comunicata al PM – sede in quanto interventore ex lege del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda;
• Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di OMISSIS; spese liquidate in euro 3.809 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge.
• Dispone comunicarsi al PM in sede copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9.01.2023
IL PRESIDENTE rel/est. Dott.ssa Roberta Di Clemente