Nell’ambito di un procedimento di responsabilità professionale promosso da una Banca nei confronti di un Notaio che aveva rogato un contratto di mutuo con concessione di ipoteca a garanzia del capitale erogato, poi rivelatasi di secondo grado, è stato chiesto e ottenuto dal Tribunale di Palermo il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del Professionista; in ragione della correttezza dell’adempimento e dell’assenza di nesso causale tra i danni reclamati e la prestazione richiestagli.

Il Caso

La causa è stata introdotta dalla Banca nei confronti del Notaio che aveva ricevuto un contratto di mutuo e predisposto la relazione notarile preliminare, lamentando l’inadempimento del Professionista ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., per non aver rilevato che l’ipoteca, già insistente sul bene concesso a garanzia del prestito, e rilevata dal notaio, non era in realtà di natura cartolare, come dichiarato dalla parte mutuataria.

Deduceva, quindi, parte attrice di aver ricevuto dal creditore primo in grado la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c., venendo così a conoscenza della procedura esecutiva instaurata sull’immobile.

E’ stato dedotto il corretto adempimento del Notaio per aver dettagliatamente riportato nella relazione preliminare (oltre che in quella successiva alla stipula) le formalità riscontrate in sede di verifiche ipotecarie e – vista la dichiarata natura cartolare delle formalità – per aver previsto a tutela dell’Istituto di credito, che nulla aveva osservato in relazione alla volontà di ottenere formale consenso alla cancellazione delle ipoteche, apposita clausola che prevedeva il deposito cauzionale della somma concessa in finanziamento, subordinandone l’erogazione alla consegna, da parte dei mutuatari, della documentazione attestante l’effettiva estinzione dei gravami, oltre che la delega all’utilizzo delle somme concesse in deposito per la purgazione del bene.

La Banca, di fatto rinunciando alle garanzie approntate dal Notaio e decidendo di non avvalersi della clausola risolutiva pure prevista in seno al contratto, aveva svincolato le somme nonostante l’ulteriore attestazione del Professionista, contenuta nella seconda relazione successiva alla stipula, di permanenza delle ipoteche e l’assenza dei giustificativi contrattualmente previsti che competevano alla parte mutuataria.

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Con la sentenza del 27 aprile 2023 Il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle difese, ha ritenuto provato il corretto adempimento del Notaio, per aver dettagliatamente reso edotta la Banca delle formalità pregiudizievoli riscontrate in sede di indagini ipotecarie prodromiche e successive alla stipula, e apprestato idonee tutele per la Banca a fronte della declaratoria di cartolarità dei gravami.

Di contro, il Giudice ha affermato la condotta negligente e superficiale della Banca che, facendo incauto affidamento sul contenuto della relazione notarile, che avrebbe potuto anche considerarsi equivoco, ha autonomamente deciso di rinunciare alle tutele apprestate dal Pubblico Ufficiale.

Precisa, difatti, il Giudice: “se è indubbio che negli obblighi di diligenza professionale cui è soggetta la prestazione resa dal notaio rientra certamente quello di previa verifica della libertà e disponibilità del bene onde assicurare alle parti di conseguire il risultato pratico dalle stesse voluto, è altrettanto pacifico che il cd. “dovere di consiglio” gravante sul rogitante è limitato alle questioni tecniche, non potendosi pretendere che il professionista operi altresì un controllo su circostanze di fatto rimesse alla normale prudenza delle parti stipulanti.”

Ancor più dovrà applicarsi tale principio nel caso di specie ove l’attrice è operatore professionale, tenuto ad accertarsi non solo della capacità reddituale dei mutuatari ma anche della recuperabilità del finanziamento attraverso la garanzia prestata”.

Avv. Olga Tripodo