Il caso

Il giudizio veniva instaurato dall’acquirente di un immobile risultata soccombente nella causa volta all’annullamento del contratto dalla medesima stipulato a causa dell’accertata incapacità di intendere e di volere della venditrice, che aveva rilasciato, prima, una procura al marito.

Lamentava, quindi, l’attrice l’inadempimento del Notaio per aver omesso qualsiasi accertamento in ordine alla capacità naturale e legale della rappresentata e chiedeva il ristoro degli ingenti danni patiti.

Si costituiva in giudizio il Notaio contestando nel merito le pretese attoree stante il suo diligente adempimento e l’assenza di nesso causale tra i danni reclamati e il proprio operato; in particolare, deduceva di aver valutato la capacità naturale della cliente e di non aver riscontrato alcun elemento caratterizzante la patologia degenerativa successivamente riscontrata in sede penale, nonché nel giudizio civile di annullamento.

Inoltre, le concomitanti circostanze, confermate proprio dalle relazioni tecniche nonché dalle testimonianze rese nei procedimenti paralleli e depositate agli atti del giudizio in oggetto, evidenziavano che la rappresentata, pure affetta da demenza, potesse ben alternare momenti di incapacità a “periodi di significativo recupero funzionale e cognitivo”.

La decisione

Con la sentenza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Trapani, accogliendo le difese del Professionista convenuto, ha affermato che ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale del Notaio che ha ricevuto la procura a vendere e rogato il successivo atto di compravendita, poi annullati per incapacità di intendere e di volere della rappresentata, occorrerà valutare non “tanto la storica gravità della patologia neurodegenerativa della rappresentata, quanto … la verifica circa il rispetto, da parte del professionista, della diligenza quam in suis al momento della ricezione dell’atto rogato.”

In altri termini il Giudice ha ritenuto non provata la circostanza che “nella limitata porzione spazio – temporale in cui il professionista (come del resto altri suoi colleghi nel medesimo periodo) ebbe a ricevere la manifestazione di volontà della donna, sussistessero precisi segni esteriori di annebbiamento delle intenzioni o di assoluta incapacità, tali da dovere indurre lo stesso a rifiutare l’atto.”

In particolare, ciò che rileva ai fini della valutazione del corretto adempimento del Notaio è la percepibilità, in modo eclatante e visibile anche all’osservatore inesperto, dell’incapacità della comparente di autodeterminarsi; non è, difatti, sufficiente affermare (e provare) che la cliente fosse stata negli ultimi anni di vita affetta da patologie neurodegenerative che avevano comportato generiche alterazioni del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma occorrerà dimostrare che la comparente al momento della ricezione dell’atto si trovasse assolutamente priva della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (in senso conforme, Cass. Civ. n. 8728/2007) e che tale incapacità fosse caratterizzata da particolare evidenza.

SENTENZA