Il fatto

Il proprietario di un immobile decideva di eseguire rilevanti interventi di ristrutturazione, usufruendo dei benefici fiscali previsti dal c.d. superbonus 110%. L’esecuzione dei lavori veniva affidata, mediante contratto di appalto, a una società operante nel settore edile. Dopo il primo versamento di un acconto, l’appaltatore, pur avendo effettuato alcuni accessi preliminari per l’allestimento del cantiere, non proseguiva nei lavori e, di conseguenza, non li portava a compimento. L’attore chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità della società appaltatrice – rimasta contumace nel giudizio – previa declaratoria del grave inadempimento di quest’ultima, con conseguente risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti e condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale, consistito nella perdita definitiva dell’agevolazione fiscale del superbonus 110%. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di appalto, ma rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del beneficio fiscale.

Le questioni

In tema di bonus edilizi e risarcimento del danno a favore del committente, la giurisprudenza di merito ritiene che la mera scadenza del termine utile per accedere all’agevolazione fiscale non comporti, di per sé, un danno patrimoniale automatico, inteso come effettiva diminuzione della sfera economica del committente-creditore, la cui prestazione è rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore.

Ne deriva che il committente, per ottenere il risarcimento del danno consistente nella perdita del bonus, ha l’onere di provare:

  • l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi normativi necessari per conseguire il bonus;
  • la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per beneficiare dell’agevolazione;
  • il nesso causale tra l’inadempimento dell’appaltatore e il danno patrimoniale concretamente subito.

Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante

La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale deve essere fondata sulla perdita definitiva – totale o parziale – del vantaggio economico connesso all’agevolazione fiscale, inteso quale risparmio di spesa finale.

Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l’attore non aveva fornito prova:

  • del possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici) previsti dalla normativa per usufruire dello sconto in fattura;
  • dell’impossibilità di rivolgersi ad altre imprese o professionisti in grado di consentirgli comunque l’accesso all’agevolazione;
  • di aver affidato le opere di ristrutturazione a una terza impresa, sostenendo costi superiori rispetto a quelli pattuiti con la società convenuta, proprio in ragione della – presunta – perdita del beneficio fiscale.

In definitiva, l’attore non ha fornito elementi probatori completi e specifici atti a dimostrare la perdita patrimoniale derivante dal grave inadempimento contrattuale, concretizzatasi nella definitiva impossibilità di ottenere – o mantenere – il risparmio fiscale previsto dalla normativa.

Il danno da perdita di chance

La voce di danno relativa alla perdita di chance è stata dedotta dall’attore solo in comparsa conclusionale, con conseguente tardività della relativa allegazione.

L’ipotesi di una concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, in quanto entità patrimoniale autonoma giuridicamente rilevante, sarebbe potuta risultare configurabile come danno attuale, ancorché proiettato nel futuro.

Tuttavia, non essendo tale domanda stata formulata nell’atto introduttivo del giudizio, né entro i termini decadenziali di cui all’art. 183, comma 1, c.p.c., la stessa è stata rigettata. Sul punto v. quanto stabilito dalle SS.UU. in tema natura ontologica della chance.

Osservazioni

La pronuncia in commento ribadisce che, in materia di bonus edilizi e responsabilità per inadempimento contrattuale dell’appaltatore, il committente ha l’onere di dimostrare l’effettiva perdita patrimoniale subita e il nesso causale con l’inadempimento. Qualora, invece, si lamenti la perdita di una chance di conseguire l’agevolazione fiscale, la relativa domanda risarcitoria deve essere tempestivamente e ritualmente proposta. Nel caso deciso, la domanda è stata proposta nei soli confronti dell’appaltatrice: tuttavia sono frequenti le azioni di responsabilità rivolte verso più responsabili, come amministratori di condominio e professionisti coinvolti nella progettazione direzione e asseverazione dei lavori.